I tuoi diritti. Arriva il nuovo congedo. (Io e il mio bambino, agosto 2015)

03 Ago 2015
Grazie all’approvazione del decreto attuativo, ecco le novità introdotte dal giugno scorso. Quella più importante riguarda I’estensione del congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino (fino a 6 al 30 per cento dello stipendio). “Confermata anche la possibilità di usufruire del congedo a ore, in alternativa a quello giornaliero’, dice l’avvocato Elena Cannone dello Studio De Luca – Awocati Giuslavoristi di Milano. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dellbrario giornaliero del mese precedente I’inizio del congedo. Se questo, per esempio, è di otto ore, il congedo può essere usufruito a gruppi di quattro ore. “Per awalersi di questa possibilità”, continua Cannone, “bisogna awisare il datore di lavoro con un anticipo di 5 giorni per la giornata intera, di 2 per il congedo orario. La fruizione oraria del congedo, poi, non è cumulabile con altri tipi di permessi o riposi”. Resta invariata la durata massima del congedo: 10 mesi, usufruibili da entrambi i genitori con un massimo di sei mesi per la madre e sette per il padre. In alternativa al congedo parentale, i genitori possono chiedere di lavorare part-time al 50 per cento dellbrario abituale, per un massimo di 10 mesi, per poi tornare allbrario pieno. Il decreto sui congedi segue quello relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che è il pilastro del Jobs Act e che si affianca all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per massimo 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni entro il successivo 31 dicembre 2015. Da marzo 2015, è cambiata la disciplina che regolamenta i licenziamenti. “È stata introdotta lbfferta di conciliazione”, dice Cannone. “Il datore di lavoro può offrire al dipendente, con determinate modalità, una somma economica pari a una mensilità per ogni anno di anzianità, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18. Tale somma è totalmente esente da tasse e contributi”. Un prowedimento che da un lato dovrebbe incentivare le assunzioni, offrendo al datore un quadro giuridico meno aleatorio in caso di licenziamento e impugnazione da parte del dipendente. “Ma al tempo stesso”, osserva l’avvocato, “introduce un binario parallelo tra i vecchi assunti, a cui si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e quelli assunti dopo marzo 2015”.

Fonte:
Io e il mio bambino – N. 8 – Agosto 2015

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