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LAVORI USURANTI: NESSUNA SANZIONE PER RITARDI O ERRORI SUL NUMERO DEGLI ADDETTI

Categorie: DLP Insights, Normativa

24 Giu 2011
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15/2011, ha illustrato le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione introdotti dal D.Lgs. n. 67/2011 che ha disciplinato il beneficio del pensionamento anticipato per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti. Le comunicazioni obbligatorie dirette, in via telematica, alla Direzione Provinciale del lavoro e all’Ente previdenziale competenti per territorio sono due: la prima va effettuata entro 30 giorni dall’inizio di lavorazioni svolte in processi produttivi in serie caratterizzati da una "linea catena”, ovvero in sede di prima applicazione entro il 31 luglio p.v., con il modello "LAV-US" (disponibile dal 21 giugno u.s. sul sito del Ministero del Lavoro), anche tramite consulenti del lavoro o associazioni; l’altra attiene al lavoro notturno, continuativo o in regolari turni periodici e va effettuata, con periodicità annuale, anche tramite consulenti o associazioni, con il modello "LAV-NOT" (disponibile dal 20 luglio p.v.) da inviare, in prima applicazione, entro il 30 settembre, e in seguito entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Le sanzioni, per ciascun inadempimento, vanno da 500 a 1.500 euro, sono diffidabili, ammesse al pagamento in misura ridotta e calcolate in ragione del numero delle comunicazioni e non in base al numero dei lavoratori interessati. La circolare ha, inoltre, chiarito che sono punibili solo le comunicazioni omesse e quelle contenenti dati errati o non corrispondenti al vero, mentre non sono previste sanzioni per chi effettua la comunicazione in ritardo e per chi erra nell’indicare il numero dei lavoratori addetti.

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