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Il patto di stabilità: la sua legittimità e la sua remunerazione

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: Corrispettività, Durata minima del rapporto, Patto di stabilità, Reciprocità, Subordinazione

24 Lug 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14457 del 9 giugno 2017, ribaltando la decisione “doppia conforme” dei precedenti gradi di giudizio, è intervenuta in tema di patto di stabilità nel rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico la Corte ha osservato che, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 cod. civ., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purché limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nell’ipotesi di sua violazione. Secondo la Suprema Corte questa conclusione è coerente con la riconosciuta disponibilità del diritto al posto di lavoro, desumibile sia dall’ammissibilità delle risoluzioni consensuali che dal “consolidamento degli effetti del licenziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione”. Nella sentenza in esame la Corte, inoltre, affronta il tema della corrispettività di questo “sacrificio”, giungendo alla conclusione che il trattamento retributivo concordato, complessivamente considerato, qualora non superi il cd. “minimo costituzionale” non può compensare, in alcuna misura, (anche) la temporanea rinunzia del lavoratore alla sua facoltà di recesso. La corrispettività, quindi, va valutata alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell’impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal dipendente.

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