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Il licenziamento disciplinare è legittimo solo se c’è proporzionalità

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: Licenziamento, colpa, dolo, profilo oggettivo e soggettivo, Proporzionalità

28 Ago 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20130 del 17 agosto 2017, è tornata a pronunciarsi sul tema della proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta al dipendente rispetto alla condotta manchevole dallo stesso assunta, ai sensi dell’art. 2106 cod. civ. Nel caso di specie il licenziamento aveva interessato l’orchestrale di una Fondazione che si era assentato ripetutamente agli esami di verifica artistica per una asserita insufficiente condizione psicofisica, presentando, solo in talune occasioni, certificati medici. La Fondazione aveva, quindi, proceduto alla estromissione dell’orchestrale all’esito di apposito procedimento disciplinare sull’assunto che lo stesso, assentandosi alle visite di verifiche, aveva impedito di poter appurare il permanere delle condizioni professionali necessarie per la sua partecipazione al corpo orchestrale. Al riguardo la Corte di Cassazione, richiamando suoi precedenti, ha ribadito che “in tema di licenziamento disciplinare (…) il principio di proporzionalità della sanzione all’infrazione richiede che il giudice proceda all’accertamento della gravità del fatto contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, potendosi quest’ultimo connotare da un punto di vista psicologico sia dall’elemento della colpa che di quello del dolo.

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