Q&A

Rapporto di lavoro con cittadini comunitari ed extra-comunitari

Rapporto di lavoro con cittadini comunitari ed extra-comunitari

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali condizioni devono soddisfare i lavoratori comunitari per soggiornare in Italia?

I cittadini comunitari godono, in generale, della libertà di ingresso e di soggiorno nel territorio italiano, dove possono esercitare attività di lavoro subordinato, essendo equiparati ai lavoratori italiani sia dal punto di vista giuslavoristico che previdenziale.
Tuttavia, il lavoratore comunitario deve soddisfare alcune condizioni, in base alla durata del proprio soggiorno:

  • fino a 3 mesi: non ci sono particolari condizioni o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio;
  • superiore a 3 mesi (e fino a 5 anni): possibile per i lavoratori in stato di disoccupazione (debitamente comprovata) e per i lavoratori frequentanti un corso di formazione professionale;
  • continuativo per 5 anni: il lavoratore acquisisce il diritto ad ottenere un’autorizzazione al soggiorno permanente, diritto che si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali condizioni devono soddisfare i lavoratori extra-comunitari per soggiornare in Italia?

Il lavoratore extra-comunitario che risiede all’estero può entrare regolarmente in Italia per svolgere la propria prestazione lavorativa e – da parte sua – il datore di lavoro può assumere un lavoratore extra-comunitario, solo una volta completati i seguenti step:

  • rilascio del nulla osta al lavoro;
  • rilascio del visto d’ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
  • stipulazione tra il datore di lavoro e il lavoratore di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
  • rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • stipulazione tra il lavoratore e lo Stato italiano di “un accordo di integrazione” (se il lavoratore chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno).
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Qual è la procedura da seguire per richiedere il nulla osta per instaurare un rapporto di lavoro con un lavoratore extra-comunitario?

Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, con un lavoratore extra-comunitario residente all’estero, di cui ha conoscenza diretta, deve:

  • Verificare preso i servizi per l’impiego competenti l’indisponibilità di un lavoratore già già presente sul territorio nazionale a ricoprire la posizione richiesta;
  • Presentare allo sportello unico per l’immigrazione richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per quel determinato lavoratore.

Se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta del lavoratore extra-comunitario, deve richiedere il nulla osta per una o più persone iscritte in apposite liste previste dagli accordi o intese bilaterali con Stati extra UE.
La richiesta di nulla osta deve essere presentata in via telematica, compilando la domanda in modalità on line direttamente sul sito del ministero dell’Interno.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
In quali casi il nulla osta può essere rifiutato?

Il nulla osta può essere rifiutato e, se già rilasciato, revocato nelle seguenti ipotesi:

  • il datore di lavoro è stato condannato negli ultimi 5 anni per i reati di a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c) occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato;
  • i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti;
  • il lavoratore non si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, salvo che il ritardo dipenda da cause di forza maggiore.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Cosa sono gli ingressi “fuori quota”?

Per talune categorie di lavoratori extra-comunitari l’ingresso in Italia e il soggiorno nel nostro Paese avviene a prescindere dal rispetto delle quote annuali di ammissione nel territorio nazionale. Si tratta di lavoratori esercenti attività particolari, assunti generalmente con contratto a tempo determinato, e di lavoratori c.d. altamente qualificati, per i quali, tra l’altro, è prevista una procedura alternativa semplificata.

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