Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, inserendo l’articolo 2-ter al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, introduce la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro di cui all’articolo 409 cod. proc. civ.

Nello specifico, la norma prevede la possibilità per le parti (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita, tramite l’aiuto di un avvocato ovvero un consulente del lavoro.

La negoziazione assistita in ambito lavorativo è facoltativa e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Altra importante novità è che l’accordo raggiunto tra le parti con la negoziazione assistita è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta” (ai sensi dell’art. 2113, quarto comma, del codice civile) e, come tale, rappresenta un titolo esecutivo.

L’accordo dovrà essere trasmesso, a cura di una delle due parti, ad una Commissione di Certificazione entro i dieci giorni successivi.

Tale disposizione sarà, tuttavia, efficace solo a partire dal prossimo 30 giugno 2023.

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Con la definitiva approvazione del c.d. Jobs Act del lavoro autonomo – allo stato in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è stata introdotta nell’ordinamento italiano una riforma finalizzata alla tutela economico e sociale dei lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale. Sul piano della tutela economica, si segnala che il provvedimento considera abusive, con conseguente diritto del lavoratore autonomo al risarcimento dei danni, le clausole (i) che attribuiscono al committente il diritto di recedere dal contratto senza congruo preavviso nonché di modificare unilateralmente le condizioni ivi previsti e (ii) con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni. Analogamente, è considerata abusiva la condotta del committente che si rifiuti di stipulare il contratto in forma scritta. Anche in tale caso, il lavoratore autonomo avrà diritto al risarcimento dei danni. Si segnalano, inoltre, l’applicazione della disciplina prevista in materia di abuso di dipendenza economica e la previsione del riconoscimento, in capo al lavoratore autonomo, dei diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto medesimo e compensata. Queste sono solo alcune delle principali novità introdotte dal Jobs Act del lavoro autonomo ma appaiono già sufficienti per indurre i committenti a valutare attentamente l’opportunità di contrattualizzare in modo adeguato i rapporti in essere e futuri con i lavoratori autonomi.

Scarica qui la versione integrale della legge.