Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il superamento del limite di contingentamento comporta una sanzione amministrativa pari al: (i) 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1; (ii) 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, se trattasi di più di un lavoratore.