Dal 1° aprile 2017 viene applicato il nuovo metodo di calcolo dell’indennità meritocratica per gli agenti di commercio, prevista dall’articolo 11 dell’Aec Industria sottoscritto tra le parti sociali il 30 luglio 2014. La nuova disciplina, che ricalca per grandi linee il metodo adottato dal Codice di commercio tedesco, introduce un sistema alquanto complesso che prende come base di calcolo la “differenza tra le provvigioni iniziali e quelle finali”. Si effettua, in sostanza, una comparazione tra il volume dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall’agente nella prima parte e nell’ultima parte del rapporto. Inoltre, sono stati introdotti due nuovi criteri per la quantificazione: (i) il periodo di prognosisuccessivo alla cessazione del rapporto, cioè gli anni presumibili per i quali la preponente andrà ad avvantaggiarsi dell’opera dell’agente e (ii) il tasso di migrazionedella clientela predeterminato, ossia la percentuale di riduzione di fatturato annuo e/o clientela indipendentemente dalle attività dell’agente. Se l’indennità meritocratica così calcolata supera l’ammontare spettante ex art. 1751 cod. civ., essa sarà uguale a tale somma. Se invece è inferiore, sarà erogata limitatamente all’eccedenza di valore rispetto a Firr e indennità suppletiva di clientela. Come anticipato, questo sistema di calcolo si applica solo dallo scorso 1° aprile: ciò significa che per i contratti di agenzia già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’Aec, per determinare l’indennità meritocratica si dovranno operare due distinti conteggi, applicando rispettivamente i vecchi e i nuovi criteri di calcolo.