L’istituto delle ferie
A
sancire il diritto alla fruizione di un periodo annuale di ferie retribuite quale
diritto di rango costituzionale, è il co. 3, art. 36 Cost. che così prevedendo “Il
lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi”, tra l’altro, ne prescrive l’irrinunciabilità.
Anche
l’art. 2109 Cod. Civ. si interessa in maniera articolata dell’istituto delle
ferie, così testualmente “Il prestatore di lavoro ha […]
anche diritto […] ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto
conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo
equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al
prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato
nell’articolo 2118.”, dettando in tal modo i tre principi cardine relativi
alla modalità di concessione e di fruizione dell’istituto:
- l’imprenditore
stabilisce le modalità di godimento delle ferie tenuto conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
- la durata delle ferie
è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità;
- l’imprenditore deve
preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il
godimento delle ferie.
La
disciplina legale delle ferie è poi completata dal D. Lgs. n. 66/2003 che – in attuazione
alla direttiva 93/104/CE in materia di orario di
lavoro (come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, i cui principi sono stati
poi trasposti nella direttiva n. 2003/88/CE) – all’art. 10 “Ferie annuali” statuisce
che “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile,
il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro
possono stabilire condizioni di miglior favore. 2. Il già menzionato
periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità
per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i
contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.”
È
opportuno sottolineare che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite
va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale
comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle
autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti
esplicitamente indicati dalla direttiva stessa. La direttiva 93/104/CE
sul tema sancisce la regola secondo cui il lavoratore deve di norma poter
beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della
sua sicurezza e della sua salute, tant’è vero che l’art. 7, n. 2,
permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una
compensazione finanziaria solo nel caso in cui si ponga termine al rapporto di
lavoro (si vedano i punti 28-29, 35 e dispositivo della sentenza
Federatie Nederlandse Vakbeweging del 6.4.2006, C- 124/05).
Si
tenga presente altresì che la Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, proclamata a Nizza nel 2000, all’art. 31 co. 2 nel disciplinare il
diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque ha anche previsto che “Ogni
lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a
periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Da
quanto evidenziato emerge chiaramente che il diritto alla fruizione delle ferie
è imposto da norme imperative, anche di rilievo costituzionale, le quali sono
finalizzate alla tutela della persona, della personalità e della dignità del
lavoratore permettendo l’esplicazione del fine primario dell’istituto:
consentire il recupero delle energie psico–fisiche nonché l’estrinsecazione
della personalità del lavoratore durante il godimento del tempo libero che
altrimenti sarebbe quantomeno alterata e compromessa da uno svolgimento continuato
della prestazione lavorativa, dal cosiddetto superlavoro.
Non solo, l’impianto normativo illustrato delinea i caratteri dell’obbligazione che ricade sul datore di lavoro che compatibilmente con le esigenze connesse con la propria organizzazione aziendale, è tenuto a consentire la fruizione delle ferie, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 10, D. Lgs. n. 66/2003 (Cass. 12-06-2001, n. 7951).
A ciò si aggiunga, come si avrà modo di approfondirlo nel proseguo, che l’inadempimento a tali obblighi o la violazione di quanto impartito dalle norme esaminate configura una violazione anche di disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
Smaltimento delle ferie ai tempi del COVID-19
Come
noto il Governo, con gli ultimi provvedimenti emanati, ha individuato i
possibili strumenti a disposizione dei datori per la gestione dei rapporti di
lavoro nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso.
In particolare, con il Decreto dell’8 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha “raccomandato”, all’art. 1, co. 1, lett. e), di “promuovere la fruizione dei periodi […] di ferie”. Tale raccomandazione è pure ribadita nel successivo DPCM dell’11 marzo 2020 (Art. 1, comma 7, lett. b).
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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.