La
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28285 del 4 novembre 2019 , (i) ha
stabilito che, per ricorrere alla somministrazione di manodopera, è necessario
che siano puntualmente indicati gli elementi di fatto in ossequio dei quali il
giudice abbia la possibilità di verificare l’effettività della causale non
essendo sufficiente il mero riferimento a “punte di intensa attività”
e (ii) ha precisato che il contratto collettivo può ampliare ma non introdurre
divieti ulteriori rispetto a quelli enunciati dal comma 5, art. 20, D.Lgs. n.
276/2003. La vicenda giudiziale trae origine da un ricorso depositato da un
lavoratore presso il Tribunale di Pescara avverso la società somministratrice e
quella utilizzatrice affinché venisse accertata l’illegittimità dei contratti
di somministrazione e di conseguenza (i) l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e (ii) la
condanna quest’ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione
del rapporto, o dall’intervenuta costituzione in mora, fino al ripristino. La
Corte territoriale di primo grado accoglieva integralmente le domande del
lavoratore riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con
la società utilizzatrice, con il superiore inquadramento – livello B del CCNL
applicato, quale assistente tecnico – e condannando la società utilizzatrice al
pagamento sia delle differenze retributive sia di un’indennità risarcitoria
commisurata a 6 mensilità della retribuzione, calcolata sulla base dell’art.
32, comma 5, legge n. 183/2010. La Corte d’Appello dell’Aquila, invece,
riformava la sentenza di primo grado, ritenendo tra l’altro che – la causale
apposta al contratto di assunzione del lavoratore fosse sufficientemente
specifica; – le risultanze istruttorie avevano confermato l’intensificazione
dell’attività nel periodo di riferimento; – non vi era stata una violazione
della disciplina collettiva posto che il D. Lgs. n. 276/2003 non demandava alla
contrattazione collettiva l’individuazione dei divieti aggiuntivi rispetto a
quelli enucleati dall’art. 20 del decreto stesso; – era sufficiente, così come
previsto dall’art. 20, comma 4 D. Lgs. n. 276/2003, la sussistenza di ragioni
tecnico produttive organizzative sostitutive ordinarie dell’utilizzatore per
giustificare il ricorso alla somministrazione, non essendo necessariamente
richiesta che l’attività dedotta in contratto fosse straordinaria ed
eccezionale; – erano da considerarsi legittime proroghe fondate sulla causale
originaria del contratto di somministrazione. Il lavoratore proponeva ricorso
per Cassazione sulla base di due motivi: il primo con il quale denunciava la
violazione e falsa applicazione dell’art. 20, c. 4, dell’art. 21, c. 1, lett.
c) e c. 4 e dell’art. 27, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003, il secondo con il quale
denunciava la violazione e falsa applicazione del CCNL applicato come integrato
dal Protocollo d’Intesa 26.7.2007. La Suprema Corte accoglieva solo il primo
motivo di ricorso, precisando che le ragioni per cui si procede con la
somministrazione di manodopera devono essere esplicitate nella loro fattualità,
in modo da rendere indiscutibile e palese l’esigenza addotta dall’utilizzatore
e il rapporto causale tra la stessa e l’assunzione del singolo lavoratore
somministrato.
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