Il 26
novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937/0/201 ,
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell’Unione, in tema quindi di whistleblowing. Di particolare importanza, si
rivelano le disposizioni della Direttiva che contemplano: – la creazione di
canali sicuri di segnalazione. Si prevede infatti l’obbligo di creare canali di
segnalazioni all’interno sia di organizzazioni pubbliche o private con oltre 50
dipendenti, sia di comuni con più di 10 mila abitanti (art. 8); – un’ampia
platea di soggetti tutelati dalla Direttiva a cui è data la possibilità di
effettuare segnalazioni: (i) lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1,
TFUE, compresi i dipendenti pubblici; (ii) lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo
49 TFUE; (iii) dipendenti pubblici, azionisti e membri dell’organo di
amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa (compresi i membri senza
incarichi esecutivi); (iv) volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
(v) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di
appaltatori, subappaltatori e fornitori; (vi) persone segnalanti qualora
segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di
un rapporto di lavoro nel frattempo cessato; (vii) persone segnalanti il cui
rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni
riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di
selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali (art. 4); – le misure
di sostegno e di protezione 1) dei facilitatori, 2) dei terzi connessi con il
whistleblower e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo
(es: colleghi o parenti del whistleblower), 3) dei soggetti giuridici di cui il
whistleblower sia proprietario, per cui lavori o a cui sia altrimenti connesso
in un contesto lavorativo (art. 4). Si tratta di soggetti che potrebbero subire
anche la cosiddetta “ritorsione indiretta” che si attua ad esempio
con “l’annullamento della fornitura di servizi, l’inserimento in una lista
nera o il boicottaggio”; – una gerarchia dei canali di segnalazione dando
priorità e incoraggiando le segnalazioni attraverso i canali interni per poi
ricorrere a quelli esterni, che le autorità pubbliche sono tenute a istituire
(artt. 7 e 8); – la previsione di un termine di riscontro non superiore a 3
mesi dalla segnalazione a far data dall’avviso di ricevimento della
segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona
segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni
dall’effettuazione della segnalazione (art. 9); – l’ambito di applicazione
delle nuove regole poste dall’UE in materia di whistleblowing a tutela di
informatori che rivelano le violazioni anche a) in settori come quello degli
appalti pubblici, dei servizi, dei prodotti e dei mercati finanziari; b) nella
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) nella
sicurezza e conformità dei prodotti; d) nella sicurezza dei trasporti; e) nella
tutela dell’ambiente; f) nella radioprotezione e sicurezza nucleare; g) nella
sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; h)
nella tutela della salute pubblica; – l’inversione dell’onere della prova a
carico alla persona che avrebbe adottato la misura lesiva nei procedimenti
giudiziari (art. 21); – l’esonero da responsabilità per la divulgazione di
informazioni per il whistleblower (art. 21). Le finalità espressamente previste
dalla Direttiva è quella di garantire una protezione efficace in favore: –
degli “informatori” e quindi delle categorie di persone che “pur
non dipendendo dalle loro attività lavorative dal punto di vista economico,
rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni. Tra le
forme di ritorsione contro i volontari e i tirocinanti retribuiti o non
retribuiti: non avvalersi più dei loro servizi, dare loro referenze di lavoro
negative, danneggiarne in altro modo la reputazione o le prospettive di
carriera”; – dei “facilitatori, dei colleghi di lavoro o dei parenti
della persona segnalante che sono in una relazione di lavoro con il datore di
lavoro della persona segnalante o il suo cliente o destinatario dei
servizi”; – dei rappresentanti sindacali o dei rappresentanti dei lavori
qualora (i) effettuino in prima persona una segnalazione in qualità di
lavoratori; (ii) forniscano una consulenza e sostegno al whistleblower.
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