L’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 17 del 23 gennaio 2020,
nel sanzionare un Ateneo italiano per non aver adeguatamente tutelato la
riservatezza dei dati identificativi di due soggetti – i whistleblowers – che
avevano segnalato possibili comportamenti illeciti, ha ribadito la sussistenza
dell’obbligo in capo al datore di lavoro “Titolare del trattamento” (ai sensi
dell’articolo 4, del Regolamento UE 2016/679, il “GDPR”) di porre in essere
misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali
trattati (cfr. Newsletter del Garante n. 462 del 18 febbraio 2020).
Nello specifico, all’epoca dei
fatti, l’Ateneo nell’adeguarsi agli obblighi di adeguata tutela del dipendente
che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro (il c.d. “whistleblowing”
introdotto nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 165 del 30
marzo 2001), aveva scelto di utilizzare una soluzione tecnologica. In questo
caso, per garantire la protezione dell’acquisizione e della gestione delle
segnalazioni degli illeciti, l’Ateneo era ricorso all’utilizzo di una
piattaforma software fornitagli da un soggetto terzo esterno rispetto
all’organizzazione dell’Ateneo stesso.
Durante una modifica con
contestuale aggiornamento della piattaforma software, si verificava una c.d.
sovrascrittura dei permessi di accesso che aveva comportato l’esposizione dei
dati personali dei due whistleblowers, su alcuni motori di ricerca
accessibili e visualizzabili da chiunque effettuasse una ricerca tramite Internet.
A fronte di quanto sopra,
l’Ateneo notificava all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
una violazione – c.d. data breach – con la quale si denunciava la
dispersione dei dati personali comuni dei due whistleblowers sulla rete
pubblica, resi in tal modo potenzialmente consultabili da chiunque.
L’attività istruttoria, posta in
essere dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha rilevato
che l’Ateneo non aveva adottato adeguati accorgimenti tecnici ed organizzativi finalizzati
a garantire “le esigenze di sicurezza e riservatezza proprie della gestione
dei dati nell’ambito delle procedure di whistleblowing”, non impostando,
peraltro, una corretta procedura per il controllo degli accessi che avrebbe
dovuto limitare il trattamento dei dati al personale autorizzato.
L’Ateneo, infatti, si era
limitato a fare proprie le misure di sicurezza scelte dal fornitore del software.
Tuttavia, predette misure di sicurezza non erano adeguate e idonee, non prevedendo
accorgimenti quali la cifratura o l’adozione di un protocollo di comunicazione
sicura delle informazioni e consentendo in tal modo la violazione della
riservatezza e dell’integrità dei dati personali trattati e la non corretta
conservazione e accessibilità degli stessi.
In particolare, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sosteneva che “Con riguardo all’applicativo in questione, tenuto conto della natura, dell’oggetto e della finalità del trattamento nonché dell’elevato rischio per i diritti e le libertà dei segnalanti, la soluzione adottata dall’Ateneo non può essere considerata una misura tecnica adeguata a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati trattati nonché l’autenticità del sito web visualizzato da parte dei soggetti che lo utilizzano sia come canale di invio delle segnalazioni (dipendenti, studenti, ecc.) che come strumento di gestione delle stesse (RPCT ed eventuali suoi collaboratori”.
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