Il repêchage non obbliga alla ricollocazione in mansioni inferiori incompatibili con il profilo del lavoratore (Norme & Tributi Plus Lavoro de Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2025 – Vittorio De Luca, Alesia Hima)
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 gennaio 2025, n. 1364, ha chiarito importanti aspetti relativi all’obbligo di repêchage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, la Cassazione – escludendo la reintegra del dipendente – ha stabilito che l’obbligo di repêchage non impone al datore di lavoro di ricollocare il lavoratore in mansioni inferiori dell’organico qualora non vi siano mansioni compatibili con il profilo professionale del dipendente licenziato.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore, il quale ricopriva le mansioni di venditore per l’export, licenziato a seguito della soppressione del proprio incarico. Contestando il licenziamento, il lavoratore ha sostenuto che l’azienda non avesse adeguatamente esplorato tutte le possibilità di ricollocamento al suo interno, richiedendo, dunque, la reintegra.
Nel corso del procedimento, la Corte di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento sotto il profilo procedurale, riconoscendo, inoltre, che l’obbligo di repêchage non fosse stato rispettato. Tuttavia, la Suprema Corte, in riforma alla pronuncia di primo grado, ha stabilito che la ricerca di mansioni alternative non debba estendersi a posizioni che non siano strettamente compatibili con la professionalità del lavoratore.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha escluso che l’assunzione di un altro dipendente, avvenuta poco prima del licenziamento del ricorrente, potesse influire sulla validità del recesso. Nel caso di specie, infatti, i due profili professionali sono stati dichiarati non comparabili poiché il nuovo assunto ricopriva il ruolo di quadro, con conseguente trattamento economico superiore, mentre il lavoratore licenziato rivestiva il ruolo di impiegato di primo livello. In aggiunta, il ricorrente non era riuscito ad ottenere un visto permanente per il Paese estero in cui avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa, circostanza che ha portato alla soppressione dell’incarico svolto. Tali considerazioni hanno portato la Suprema Corte a concludere che non vi fosse l’obbligo di reintegrare il lavoratore, in quanto non era presente una posizione che potesse essere occupata, in considerazione del differente inquadramento e delle differenti professionalità dei due dipendenti.
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