30 Ott 2017

Criteri sussidiari per la qualificazione di un rapporto come subordinato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23846 depositata il giorno 11 ottobre 2017, è intervenuta in merito alla qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo nell’ambito della subordinazione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare non può essere criterio esclusivo per la valutazione della sussistenza o meno della subordinazione. Ciò in quanto, in relazione al tipo di incarico conferito al lavoratore ed al contesto in cui viene svolta la prestazione, debbono essere valutate anche altre caratteristiche del rapporto. Nel decidere la Corte di Cassazione si è allineata ad un consolidato orientamento in base al quale, qualora non sia possibile utilizzare quale unico criterio l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, è possibile fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali: (i) la continuità e la durata del rapporto; (ii) le modalità di erogazione del compenso; (iii) la regolamentazione dell’orario; (iv) la sussistenza di un potere di autoorganizzazione del prestatore. E nel caso di specie era, infatti, emerso che, contrariamente al nomen iuris adottato, (a) il lavoro veniva svolto nei locali aziendali, secondo orari predeterminati e articolati in turni stabiliti dal datore; (b) le prestazioni venivano espletate secondo un orario che i lavoratori, una volta accettato il turno, erano obbligati a rispettare; (c) in caso di indisponibilità, i lavoratori erano tenuti ad avvertire preventivamente il datore; (d) gli stessi non avevano alcuna attrezzatura personale e non correvano alcun rischio economico, essendo il loro compenso comunque garantito; (e) il lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro doveva avvertire preventivamente. Proprio in questo contesto la Corte ha osservato che l’assenza di un potere disciplinare non può di per se comportare la negazione del vincolo di subordinazione, con particolare riferimento a prestazioni standardizzate, soggette a continui controlli e diretti interventi di correzione che lasciano minore spazio alla sua esplicazione.

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