26 Feb 2018

Legittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro dall’accordo di secondo livello

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza 98 del 7 febbraio 2018, ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore dimissionario avverso la sua precedente datrice di lavoro. Nello specifico il lavoratore deduceva l’illegittimità del recesso datoriale dall’accordo integrativo risalente al 1988 ed istitutivo della 14ma mensilità, operato unilateralmente nel 2014, per violazione del principio della intangibilità della retribuzione ex art. 36 Cost. e dell’art. 2103 cod. civ. Il lavoratore asseriva, in sostanza, che la 14ma mensilità trovasse la sua fonte nel rapporto negoziale tra le parti instauratosi al momento dell’assunzione. Si costituiva ritualmente la società deducendo la legittimità del proprio operato e richiedendo, per l’effetto, il rigetto del ricorso con assoluzione da ogni domanda in esso contenuta. Il Giudice di prime cure, nell’aderire pienamente alle argomentazioni della società, ha evidenziato che il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia (come nel caso di specie), non può vincolare per sempre le parti contraenti. Ciò in quanto finirebbe per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su limiti temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. Sicché, sempre secondo il Tribunale, alla contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato. Non solo. Il Giudice ha evidenziato come mai nel caso di specie sia stato concordato a livello di intese individuale con il ricorrente che la retribuzione spettante avrebbe ricompreso una 14mensilità, essendo essa stata applicata esclusivamente in base ad un accordo di secondo livello. Non da ultimo il Giudice ha rilevato che il ricorrente nel rivendicare una violazione dell’art. 36 Cost. per il solo fatto dell’abolizione della 14ma mensilità non ha provato la lesione del minimo costituzionale che, a suo avviso, è comunque da escludersi sulla scorta delle buste paga prodotte in giudizio.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

9 Feb 2026

Welfare & HR Summit (Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2026 – Vittorio De Luca)

L’appuntamento per il 5° Welfare & HR Summit de Il Sole 24 Ore è per mercoledì 25 febbraio dalle ore 15.00. L’evento vedrà la partecipazione di Vittorio De Luca tra gli esperti…

6 Feb 2026

Parità retributiva e trasparenza: presentato lo schema di decreto attuativo

L’Italia è tra i primi Stati membri ad aver adottato lo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2023/970, che ha ottenuto ieri il primo via libera…

30 Gen 2026

La condanna per stalking può giustificare il licenziamento per giusta causa 

Con l’ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che la condanna definitiva per reati di stalking e maltrattamenti può legittimare il licenziamento…

30 Gen 2026

Siamo sempre un Great Place To Work!

Per il terzo anno consecutivo, De Luca & Partners ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Great Place to Work®, una conferma importante del valore che attribuiamo alle persone e…

29 Gen 2026

Corte di Cassazione: controlli datoriali e utilizzo delle chat aziendali per fini disciplinari

La chat aziendale “destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti che vi accedono mediante account aziendale, costituisce uno strumento di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della…

28 Gen 2026

Condotta antisindacale: la Cassazione supera il formalismo e guarda alla sostanza

Con l’ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della condotta antisindacale del datore di lavoro in relazione agli obblighi di…