28 Ago 2018

Recesso in prova: tutele ordinarie se il patto è nullo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17358 del 3 luglio 2018, è tornata a pronunciarsi sul licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova e sul regime di tutela applicabile laddove il recesso datoriale risulti illegittimo, in quanto intimato sull’erroneo presupposto della validità del relativo patto. Nel caso de quo, la Corte d’Appello territorialmente competente confermava la decisione del Giudice di prime cure che aveva accertato la nullità del patto di prova accluso al contratto di lavoro dichiarando illegittimo il recesso datoriale ed applicando la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all’articolo 18 della Legge n. 300/1970. Al riguardo la Corte distrettuale argomentava che il patto di prova era da ritenersi nullo, poiché solo in appello, quindi tardivamente, la società aveva allegato circostanze idonee a dimostrare la necessità di una durata superiore rispetto a quella prevista dal CCNL di settore. Inoltre, la Corte territoriale confermava la statuizione di primo grado inerente l’applicabilità della tutela reale, respingendo l’eccezione dell’aliunde perceptum e percepiendum poiché sollevata tardivamente in sede di gravame. Avverso tale decisione ricorreva in cassazione la società. Sul punto la Corte di legittimità ha ribadito il proprio orientamento (inter alia cfr. Cass. n. 17921/2016) secondo il quale il licenziamento intimato sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova, di fatto nullo per essere già avvenuta con esito positivo la sperimentazione del rapporto tra le parti, non è sottratto all’applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti. Ciò in quanto la libera recebilità nell’ambito del patto di prova presuppone che lo stesso sia stato validamente apposto. Pertanto, se ne difettano i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, la nullità della clausola – che essendo parziale non si estende all’intero contratto – ne determina la “conversione” in un contratto ordinario, con applicabilità del relativo regime di tutela in ipotesi di licenziamenti individuali illegittimi, dovendo procedersi alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. La Corte d Cassazione ha così considerato il licenziamento in questione avvenuto allorquando il rapporto di lavoro era già consolidato come rapporto a tempo indeterminato ed accertato la carenza di motivazione. Ciò, facendo applicazione dei principi affermati dalla stessa giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova gravante sul datore di lavoro, anche in relazione al requisito dimensionale.

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