Categorie: Insights, Normativa


9 Giu 2011

RIFORMA SUI PERMESSI NEL PUBBLICO E NEL PRIVATO

In data 9 giugno 2011 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il decreto legislativo, in attuazione d’una delega del cd. “Collegato Lavoro” (L. n. 183/2010), che punta a semplificare e riordinare la normativa che regola i congedi e i permessi per i dipendenti pubblici e privati. In particolare vengono introdotti: il riconoscimento del diritto al rientro al lavoro anticipato – salvo preavviso di 10 giorni – per le lavoratrici che lo richiedono dopo un aborto o la morte prematura del bambino (articolo 2); il riconoscimento che la normativa speciale sui riposi, in caso di adozione e affidamento, sarà valida per tutto il primo anno di ingresso del minore in famiglia e non più nel primo anno di via del bambino (articolo 8). Il congedo parentale per i genitori di bambini disabili (articolo 3) potrà invece essere prolungato, ma seguendo una griglia precisa: per ogni minore con handicap in situazioni di gravità, uno dei due genitori ha ora il diritto al prolungamento del congedo parentale entro l’ottavo anno di vita del bambino e i genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del congedo (6 mesi per la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme), in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni complessivi; si prevede un prolungamento del congedo anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Nuove regole anche per il congedo per l’assistenza a un portatore di handicap grave (articolo 4) che sancisce il diritto di entrambi i genitori, anche adottivi, di fruire dei permessi alternativamente, anche in maniera continuativa, nell’ambito del mese fino a un massimo di 2 anni (per ogni genitore) nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il permesso vale anche se l’assistito non è un figlio ma un parente (di primo o secondo grado) ma solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti. In questo caso, chi assiste il disabile che vive a oltre 150 chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi effettivamente sostenuti (articolo 6).
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