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22 Giu 2015

CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI: IPOTESI DI RIFORMA

Tra i provvedimenti approvati in via preliminare lo scorso 11 giugno dal Consiglio dei Ministri in attuazione della cd. legge delega sulle semplificazioni (L. 183/2014) vi è il decreto che introduce, insieme a diverse correzioni della disciplina del collocamento obbligatorio per i disabili, della sicurezza e igiene del lavoro e delle dimissioni del lavoratore, nuove disposizioni in materia di controlli a distanza. Dette disposizioni, contenute nell’art. 23 della bozza di decreto andranno a modificare – se approvate a conclusione dell’iter di legge – l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, senza tuttavia stravolgerne la ratio che continua a essere ispirata ad una logica di bilanciamento dell’interesse dell’imprenditore alla tutela della propria organizzazione con quello del prestatore di lavoro alla tutela della propria privacy. A cominciare dalla rubricazione della norma, modificata da “impianti audiovisivi” a “impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”, ricorrono nel testo appena approvato una serie di novità. Scompare dalla formulazione del precedente dettato normativo l’incipit sul divieto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza della prestazione lavorativa. Ad ogni modo, il Consiglio dei Ministri, partendo dall’indicazione dei casi in cui il datore di lavoro sarà autorizzato a servirsi di strumenti di controlli – casistica estesa, ad integrazione delle esigenze organizzative e produttive e alla sicurezza sul lavoro, anche alla tutela del patrimonio aziendale – convalida, seppur indirettamente, il divieto di cui sopra al fuori di tali casi. Il testo conferma altresì l’obbligo per il datore di lavoro (che voglia installare sistemi di controllo nei limiti consentiti) di avviare una preventiva procedura autorizzativa, che è stata anch’essa modificata. Infatti, per venire incontro alle esigenze delle realtà aziendali strutturate, aventi “unità produttive ubicate su più province della stessa regione ovvero in più regioni”, è stata introdotta la possibilità per le stesse (in alternativa alla conclusione di accordi con le rappresentanze sindacali, unitarie o aziendali, di ciascuna unità produttiva) di stipulare un preventivo accordo con le associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, l’azienda dovrà richiedere l’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) ovvero, per le imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tali previsioni, contenute tutte nel nuovo 1° comma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, fanno seguito altre rilevanti novità. Il 2° comma del citato articolo, nel prevedere testualmente che “la disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, ha introdotto un’esenzione dalla procedura di cui sopra per le apparecchiature adoperate dal lavoratore per l’esecuzione dell’attività lavorativa (si pensi ai computer, alle apparecchiature di telefonia e accessi a internet quali smartphone e tablet), fintantoché, come chiarito dal Ministero del Lavoro con comunicato del 18 giugno, le stesse non abbiano finalità di controllo. In tale ultima ipotesi, infatti, il datore di lavoro sarà tenuto al rispetto della procedura nonché all’osservanza dei limiti di cui al primo comma. Va rilevato che, stante quanto statuito dal 3° comma, l’azienda avrà sempre l’obbligo di informare il lavoratore circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli (mediante puntuali policy aziendali o con apposite clausole nei contratti individuali) e le relative informazioni dovranno essere trattate e utilizzate dall’impresa per soli fini connessi al rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati potrà avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute nel Codice Privacy (d.lgs. 196/2003), espressamente richiamato. Si segnala, infine, che dall’art. 4 (vecchia formulazione) è venuta meno la possibilità per le rappresentanze sindacali di impugnare, avanti al Ministero del Lavoro e nel termine di 30 giorni dalla loro emanazione, i provvedimenti della DTL circa le istanze di autorizzazione.

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