Categorie: Insights, Normativa

Tag: Lavoro e previdenza, Lege di Bilancio 2019


28 Nov 2018

Le novità in materia di lavoro e previdenza nella bozza della Legge di Bilancio 2019

La bozza della Legge di Bilancio 2019 ha ricevuto la bollinatura ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato il 31 ottobre 2018 ed ora – dopo la pubblicazione da parte della Camera dei Deputati, il successivo 12 novembre, di un “dossier” recante alcune modifiche – è in attesa di approvazione definitiva da parte del Parlamento.

Analizzando la bozza bollinata, unica ad oggi disponibile, si rileva come vi siano alcune misure in materia di lavoro e previdenza. Si tratta, in particolare, del:

  • la proroga dell’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” (art. 20);
  • l’istituzione dei “Fondi per l’introduzione del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza, nonché per la revisione del sistema pensionistico” (art. 21);
  • completamento dei “Piani di recupero occupazionale” (art. 23);
  • l’incentivazione dei contratti di apprendistato con la destinazione di ulteriori risorse per gli anni dal 2018 a seguire (art. 26);
  • l’incremento del “Fondo per le politiche giovanili” (art. 37);
  • la previsione del “Bonus occupazionale giovani eccellenze” (art. 50).

 

Esaminiamo nel prosieguo alcune delle sopra citate misure.

 

Le novità in materia di lavoro e previdenza

Proroga dell’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”

Secondo quanto disposto dalla bozza in circolazione, i programmi operativi nazionali e regionali nonché i programmi operativi complementari possono prevedere – nel limite di 500 milioni di Euro per il 2019 ed il 2020, nell’ambito di specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti allo Stato – misure per favorire l’assunzione nel Mezzogiorno a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni o che abbiano almeno 35 anni privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Questo esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Istituzione dei “Fondi per l’introduzione del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza, nonché per la revisione del sistema pensionistico”

 

La manovra, per quel che ci concerne, ha previsto l’istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, denominato “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriore forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani” (vedi la “Quota 100”), con una dotazione pari a 6700 milioni di Euro per il 2019 e 7.000 milioni annui a decorrere dal 2020. A questo intendimento verrà data attuazione attraverso provvedimenti normativi ad hoc.

 

“Incentivazione dell’apprendistato”

Stando al tenore della manovra gli “incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore” – come disciplinati dal c.d. “Jobs act politiche attive” per il quale si rinvia al D.Lgs. 150/2015 – vengono ridotti da 15,8 milioni per il 2019 e 22 milioni per il 2020, a 5 milioni per ciascuno dei due anni.

In questo contesto si segnala, altresì, che con riferimento all’incremento del “fondo politiche giovanili”, esso risulta “incrementato di 30 milioni a decorrere dall’anno 2019”.

“Bonus occupazionale giovani eccellenze”

Merita poi specifica attenzione l’art. 50 della manovra, che disciplina il “Bonus occupazionale giovani eccellenze”.

Nello specifico, viene previsto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento di contributi previdenziali (non INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il tetto di Euro 8.000, per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato (pieno o parziale) stipulato (o convertito da determinato a indeterminato) nel corso di tutto il 2019.

Tale incentivo si applica alle assunzioni relative:

–       ai soggetti laureati tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019, con una votazione pari a 110 e lode ed entro la durata legale del corso di studi, nonché

–       a chi sia in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nello stesso periodo di riferimento, ed entro il 34mo anno di età.

Stando al dettato normativo, tale incentivo non si applica:

–       ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e

–       qualora gli stessi, nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, procedano al licenziamento sempre per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’incentivo in questione. In tal caso il datore di lavoro perderebbe il beneficio e dovrebbe restituire quanto già fruito.

Conclusioni

Le conseguenze delle misure in commento, ad ogni modo, avranno incidenza diversa, come ovvio, a seconda di come verranno concretamente introdotte e finalizzate, nonché alla luce di quelli che saranno gli eventuali futuri emendamenti apportati. In tal senso, le prossime settimane saranno decisive per comprendere la loro effettiva portata.

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