La Corte di Cassazione, sez. pen., con sentenza
50919 del 17 dicembre 2019, ha confermato che l’installazione di impianti di
videosorveglianza, dai quali possa derivare un controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori, deve essere preceduta dal raggiungimento di un
accordo sindacale o, in difetto, dall’ottenimento dell’autorizzazione
amministrativa. Non è sufficiente il consenso dei lavoratori interessati.
I fatti di causa
Il Tribunale di Milano aveva condannato un
imprenditore al pagamento di una ammenda, per aver violato gli artt. 114 e 171
del D.Lgs 196/2003 e gli artt. 4, comma 1, e 38 dello Statuto dei Lavoratori.
Ciò in quanto l’imprenditore aveva installato all’interno della propria azienda
16 impianti di videosorveglianza, al dichiarato scopo di controllarne l’accesso
e fungere da deterrente per eventi criminosi, i quali però permettevano un
controllo a distanza sull’attività dei dipendenti. L’installazione era avvenuta
senza un preventivo accordo sindacale ovvero il rilascio di una autorizzazione
amministrativa.
Sul punto, infatti, il Tribunale aveva evidenziato
che l’imprenditore aveva sì richiesto agli organi periferici dell’Ispettorato
del Lavoro territorialmente competente il rilascio dell’autorizzazione ma,
prima del suo conseguimento aveva installato i predetti impianti.
E a nulla, secondo il Tribunale, poteva valere la
liberatoria depistata in giudizio, sottoscritta da tutti i dipendenti e inviata
preventivamente dall’imprenditore all’ispettorato, in quanto la stessa:
- era stata
formata successivamente alla realizzazione materiale della condotta imputata
all’imprenditore medesimo ed alla contestazione della sua esistenza e
- in ogni caso,
alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non
poteva fungere da “sostituto o
dell’esistenza di un accordo sindacale ovvero dell’autorizzazione rilasciata
dall’organo pubblico”.
Avverso la sentenza di primo grado ricorreva in
appello l’imprenditore, eccependo, tra le altre, che l’assenso prestato dai
dipendenti doveva intendersi come elemento atto a escludere la rilevanza penale
della condotta contestatagli.
Il ricorso de
quo veniva convertito, in ossequio al principio del favor impugnationis, in ricorso per cassazione, non potendo essere
appellato poiché era stata comminata solo l’ammenda.
La
decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare
inammissibile il ricorso presentato dall’imprenditore, ha, innanzitutto,
rilevato che la fattispecie di cui è causa è disciplinata dall’art. 114 del
D.Lgs. 196/2003, che anche seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 del
D.Lgs. 101/2018 (Decreto di adeguamento dell’ordinamento nazionale al
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali), prevede quanto
segue: “la violazione delle disposizioni
di cui all’art. 4, comma 1, (…) della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita
con le sanzioni di cui all’art. 38 della medesima legge”.
A nulla rilevando, sempre a parere della Corte di
Cassazione, “la circostanza (…) secondo la quale l’impianto di registrazione visiva
era stato installato onde garantire la sicurezza degli stessi dipendenti, posto
che la finalità di garantire la sicurezza sul lavoro è uno dei fattori che, in
linea astratta, rendono possibile l’attivazione di tale tipo di impianti,
salva, tuttavia, la realizzazione anche delle successive forme di garanzia a
tutela dei lavoratori previste dalle norme precettive dianzi ricordate”.
Al pari è irrilevante, secondo la Corte di
Cassazione, la circostanza secondo cui l’imprenditore non aveva avuto
personalmente accesso al contenuto delle videoriprese essendo il relativo impianto
gestito da un soggetto terzo. Ciò in quanto l’art. 4, comma 1, dello Statuto
dei lavoratori vieta, in assenza di un preventivo accordo sindacale o, in
difetto di una preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del
lavoro, la installazione degli strumenti di videosorveglianza a distanza.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato
come l’art. 38 dello Statuto dei
Lavoratori non tuteli “l’interesse
personale del singolo lavoratore né la sommatoria aritmetica di ciascuno di
essi, ma presidia gli interessi di
carattere collettivo e superindividuale, sebbene non si possa escludere una
possibile interferenza tra la lesione delle posizioni giuridiche facenti capo,
sia pure in prima battuta, alle rappresentanze sindacali e quelle facenti
occasionalmente capo ai singoli lavoratori”. E la condotta datoriale, che non consente l’interlocuzione con le
rappresentanze sindacali, causa l’oggettiva lesione degli interessi collettivi
di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici. Le rappresentanze
sindacali sono, infatti, “deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege del relativo
diritto, se gli impianti audiovisivi,
dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno, da un lato, l’idoneità a ledere la dignità dei
lavoratori per la loro potenziale finalizzazione al controllo a distanza dello
svolgimento dell’attività lavorativa, e di verificare, dall’altro, l’effettiva
rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza
in modo da disciplinarne, attraverso l’accordo collettivo, le modalità e le
condizioni d’uso e così liberare l’imprenditore dall’impedimento alla loro
installazione”.
In questo contesto la Corte di Cassazione, richiamando
un suo precedente, ha rimarcato come il datore di lavoro, qualora installi
impianti senza rispettare le garanzie procedimentali di cui all’art. 4 dello
Statuto dei lavoratori, assume un comportamento antisindacale, reprimibile
con la speciale tutela approntata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (cfr
Corte di cassazione, Sezione lavoro, 16 settembre 1997, n. 9211).
E sempre secondo la Corte di Cassazione, le
garanzie procedurali dettate dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori trovano
il loro fondamento nella configurabilità dei lavoratori come soggetti deboli
del rapporto di lavoro. In caso contrario, continua la Corte di Cassazione, “basterebbe al datore di lavoro, onde eludere
la procedimentalizzazione imposta dalla legge, fare firmare a ciascun
lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui egli accetta
l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso,
la cui libera determinazione appare viziata dal timore, in caso di rifiuto alla
sottoscrizione della dichiarazione in questione, della mancata assunzione”.In conclusione, a parere
della Corte di Cassazione, il consenso o l’acquiescenza che il lavoratore
potrebbe prestare o avere prestato, non svolge alcuna funzione esimente, atteso
che l’interesse collettivo tutelato rimane fuori della teoria del consenso
dell’avente diritto.