L’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali, con il “Provvedimento
n. 216 del 4 dicembre 2019”, ha confermato una già consolidata posizione
secondo cui, il datore di lavoro che mantiene attivo l’account di posta
aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede
alle mail contenute nella casella di posta, commette un illecito.
Il
caso
Una società ricorreva al giudice del
lavoro avverso un ex dipendente poiché questi proponeva prodotti in diretta
concorrenza con i suoi. Le informazioni a suffragio del ricorso erano state
raccolte dalla società ricorrente accendendo all’indirizzo di posta elettronica
dell’ex dipendente anche successivamente all’interruzione del rapporto di
lavoro.
Il lavoratore presentava così reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali, eccependo che la società sua
ex datrice di lavoro non aveva disattivato il suo account di posta ed aveva
acceduto ai messaggi ricevuti.
La società, nel resistere al reclamo
presentato dal lavoratore, ha affermato che la mancata disattivazione dell’account
e il contestuale inoltro delle mail sull’indirizzo del responsabile della
funzione di Information Technology, erano state disposte poiché (i) l’ex dipendente non aveva provveduto
ad inviare ai clienti una comunicazione con i nuovi riferimenti aziendali.
Aggiungendo, inoltre, che (ii) era
stata aperta solo la corrispondenza contente messaggi di lavoro e non anche
quelli personali e che (iii) l’ex dipendente
fosse a conoscenza della “prassi
aziendale” secondo cui il datore di lavoro, dopo la cessazione del
rapporto, avrebbe controllato la corrispondenza a lui diretta.
Preso atto che i fatti oggetto del
reclamo sono antecedenti all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 e
che le informazioni venivano rese ai dipendenti in forma orale, il Garante ha comunque dichiarato illecito il reiterato utilizzo
dell’account individuale aziendale di un soggetto non facente più parte di
quella organizzazione aziendale.
Il Garante, infatti, ha affermato che
il datore di lavoro deve agire in conformità ai principi di liceità, necessità
e proporzionalità, i quali rappresentano le fondamenta della materia della
protezione dei dati personali, disponendo la rimozione degli account di posta
elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili.
Contestualmente alla chiusura dell’account, secondo l’Autorità, il datore di
lavoro è tenuto, se necessario, a dotarsi di sistemi automatici volti ad
informare i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi a cui
rivolgersi. Inoltre, il datore di lavoro deve adottare misure idonee ad impedire la
visualizzazione dei messaggi in arrivo durante tutto il periodo in cui il
sistema automatico è attivo.
Secondo quanto disposto nel
Provvedimento, è l’implementazione di
adeguate misure tecniche ed organizzative che consente di contemperare, da un
lato, l’interesse del titolare (alias il datore di lavoro) ad accedere alle
informazioni a lui necessarie per proseguire la gestione dell’attività
lavorativa e, dall’altro, assicurare il
rispetto della legittima aspettativa del lavoratore alla riservatezza sulla
corrispondenza.E, a parere del Garante,
proprio l’adozione di un regolamento
interno in base al quale vengono condivise con dipendenti le informazioni
sulla gestione tecnica ed organizzativa adottate, rientra tra le corrette
misure da implementare.