La
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019, ha chiarito la
corretta portata e applicazione dell’articolo 5, comma 14, della Legge n. 638
del 12 settembre 1983. In particolare, la stessa ha affermato che il
giustificato motivo di esonero del dipendente in stato di malattia dall’obbligo
di reperibilità a visita domiciliare di controllo corrisponde ad ogni fatto
che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere
plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza però
potersi ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità.
I fatti di causa
Nel
caso di specie un dipendente, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione
al datore di lavoro, era risultato assente alla visita medica di controllo
domiciliare effettuata dall’Inps. Il dipendente, in sede disciplinare e
processuale, si era giustificato affermando che, in occasione della visita,
aveva accompagnato il figlio di sette anni in ospedale per un ricovero
ordinario.
Nei
giudizi di merito sia il Tribunale che la Corte di Appello territorialmente
competenti avevano accertato la legittimità della sanzione disciplinare della
multa irrogata al dipendente dalla società sua datrice di lavoro.
In
particolare, la Corte distrettuale, nel confermare la decisione di primo grado,
aveva evidenziato che solo un ricovero urgente in orario corrispondente alla
visita fiscale avrebbe potuto giustificare l’assenza del dipendente dal proprio
domicilio durante le fasce di reperibilità, mentre il ricovero ordinario (o
visita di controllo) non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza.
In
ogni caso, ad avviso della Corte d’Appello, la situazione di specie non avrebbe
precluso la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di
lavoro.
Avverso
la decisione di merito ricorreva in cassazione il dipendente.
L’orientamento della Corte di Cassazione
La
Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l’applicazione fatta dalla Corte
d’Appello dell’art. 5, comma 4, della Legge 638/1983, secondo cui il giustificato
motivo di esonero del dipendente in stato di malattia dall’obbligo di
reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle
ipotesi di forza maggiore. Detto motivo corrisponde ad ogni fatto che, alla
stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile
l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro
ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità. Il
giustificato motivo di esonero deve, infatti, consistere in un’improvvisa e
cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del
lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di
reperibilità.
Di
conseguenza ai fini dell’accertamento della legittimità dell’assenza deve
accertarsi la sussistenza del nesso di causalità tra il momento in cui si
verifica la situazione d’urgenza e quello dell’allontanamento dal domicilio
durante le fasce di reperibilità. Tale nesso, nel caso di specie, sarebbe
sussistito al massimo durante l’orario notturno (quando il lavoratore aveva
accompagnato il figlio al primo accesso al Pronto soccorso), ma non era ricorso
al tempo della visita fiscale. Questa, infatti, era avvenuta in tarda
mattinata, quando non era stata dimostrata dal lavoratore alcuna urgenza idonea
a giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità
nonché il mancato previo avviso al datore di lavoro.
La
Corte di Cassazione ha così dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore,
condannandolo alle spese di lite.