Il 19 dicembre 2019, l’Associazione Bancaria Italiana – Abi e i sindacati di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin) hanno sottoscritto l’Ipotesi
di Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del credito (l’“Ipotesi di Accordo”),
scaduto il 31 dicembre 2018.
Il Contratto Collettivo,
così come rinnovato, sarà valido sino al
31 dicembre 2022.
La Cabina di Regia
Tra le novità introdotte
dall’Ipotesi di Accordo si annovera l’istituzione di una “Cabina di regia” sulla digitalizzazione. La Cabina di regia si compone di una Commissione paritetica costituita
dai membri del Casl – il Comitato Affari Sindacali e del Lavoro – di Abi e dai
segretari generali di tutte le OOSS. Alla
neo Commissione è affidato il compito di monitorare ed analizzare i cambiamenti
derivanti dalle nuove tecnologie. L’obiettivo che si vuole raggiungere,
infatti, è quello di mantenere aggiornato il contratto collettivo rispetto ai
cambiamenti che la digitalizzazione apporta costantemente alla metodologia di
lavoro.
Le novità in ambito
economico
È stato previsto un aumento a regime pari a 190 euro sulla figura
media cin sette scatti di anzianità. I beneficiari si vedranno corrispondere l’aumento
in tre “scaglioni” ossia il 1° gennaio 2020 – per un importo di euro 80, il 1°
gennaio 2021 – per un importo di euro 70 ed il 1° gennaio 2022 – per un importo
pari ai restanti 40 euro.
Le novità contrattuali
L’Ipotesi di Accordo prevede
anche numerose novità che intervengono sull’aspetto contrattuale. Nello
specifico, è stato abolito il salario di
ingresso per i neoassunti. Questo significa che a parità di mansione e di
inquadramento sarà parificato il valore della retribuzione.
Inoltre, i giovani
destinatari di un contratto di apprendistato,
avranno un inquadramento entro un tempo massimo
di 18 mesi dalla sottoscrizione.
Viene modificata la
struttura dei livelli di inquadramento. Nella precedente versione, si
prevedevano 13 livelli di inquadramento, a seguito del rinnovo sono stati,
invece, accorpati i due livelli delle due aree professionali più basse, riducendo il numero dei livelli previsti a
9 ma lasciando sostanzialmente invariata la retribuzione.
Viene recepito nella sua totalità il
Decreto legislativo 81/2017 che disciplina il “lavoro agile” (o “smart
working”), garantendo, in questo modo, a tutti i destinatari una maggiore
flessibilità organizzativa.
Rimangono invariate le
distanze chilometriche connesse alla mobilità del personale ma si innalza il limite di età per il consenso
dei lavoratori.
Inoltre
si segnala che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, il termine assegnato al dipendente per
rendere le giustificazioni viene
determinato in 7
giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. Entro detto termine il dipendente può richiedere per iscritto l’accesso a
specifici documenti, relativi ai fatti
oggetto della contestazione, necessario ad un compiuto esercizio del diritto di
difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali. Il
termine viene così interrotto dalla data della richiesta e ricomincia a
decorrere dalla data in cui l’impresa dà riscontro al dipendente.
Conclusioni
Il nuovo Ccnl, si pone come
obiettivo quello di rafforzare il patto sociale tra le imprese operanti nel
settore bancario e i lavoratori, tanto che, al fine di mantenere questo
obiettivo, entrerà nel contratto
l’accordo sulle Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro
sottoscritto l’8 febbraio 2017.
La parola adesso spetta ai
lavoratori che dovranno votare l’Ipotesi di Accordo nelle assemblee, le quali potranno
iniziare il 6 febbraio 2020 e concludersi il successivo 13 marzo.