Sollecitati
dalle richieste di tutela da parte di taluni riders che hanno proposto
ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Firenze
(Trib. Lav. Firenze 1° aprile 2020) prima, e quello di Bologna poi (Trib. Lav.
Bologna, 14 aprile 2020), hanno sancito in capo alle piattaforme del food delivery l’obbligo
di fornire loro idonei dispositivi di protezione individuale (“DPI”) contro i
rischi di contagio.
Entrambe
le decisioni riconoscono la sussistenza del fumus boni iuris (fondatezza
del diritto azionato), riconducendo il rapporto di lavoro con le
piattaforme del food deliveryall’alveo di cui all’art. 2 co.
1 del d.lgs. n. 81/2015 con la conseguente applicazione delle norme relative
al rapporto di lavoro subordinato.
Quanto
poi, agli specifici profili riguardanti l’applicazione delle misure e delle
tutele in materia di salute e sicurezza:
- il Tribunale di
Firenze richiama la disciplina recentemente introdotta del Capo V-bis del
D. Lgs. n. 81/15, affermando che il committente – in questo caso, la piattaforma
di food delivery – è tenuto nei confronti dei lavoratori, a propria
cura e spese, al rispetto delle norme in materia di tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08;
- il Tribunale di
Bologna non fa alcun riferimento a tale disciplina e fonda la propria decisione
sul tipo di attività svolta dai rider e su ragioni di tutela sia del
lavoratore che della clientela, per come emergono dalla disciplina
emergenziale.
Oltre
al requisito del fumus boni iuris, i menzionati Tribunali
confermano la sussistenza del cd periculum in mora (pregiudizio
imminente ed irreparabile). Ciò in quanto lo svolgimento dell’attività lavorativa
in assenza dei predetti DPI potrebbe esporrebbe il rider, nelle
more di una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del
diritto alla salute.