Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: appalto, esubero, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo


31 Ago 2020

Tutela reintegratoria “attenuata” se manca il motivo oggettivo di licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16253 del 29 luglio 2020, si è espressa circa l’applicabilità della tutela reintegratoria c.d. “attenuata” (con ricostituzione del rapporto e risarcimento fino a un massimo di 12 mensilità) nei casi di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

I fatti

Il caso di specie trae origine dall’impugnazione giudiziale di un lavoratore avverso il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo in relazione alla intervenuta cessazione dell’appalto ove lo stesso era impiegato.

La Corte d’Appello di Roma, adita in sede di reclamo dalla società datrice di lavoro, accoglieva la domanda del lavoratore confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento sul presupposto che la società resistente non aveva dimostrato la relazione sussistente fra la perdita dell’appalto e il venir meno della utilità del lavoratore in esubero.

In particolare, il Collegio d’appello ha escluso che la cessazione dell’appalto potesse costituire di per sé un giustificato motivo di licenziamento in assenza della prova del necessario nesso causale tra la ragione organizzativo produttiva posta a base del recesso e la soppressione del posto di lavoro atteso che il dipendente non era addetto esclusivamente né prevalentemente a tale appalto.

Avverso la decisione di merito ricorreva in cassazione la società soccombente, lamentando la erronea applicazione dei commi 4 e 7 dell’art. 18, della L. 300/1970 nella loro attuale formulazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso presentato dalla società, si è soffermata ad analizzare il discrimine tra l’applicazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 18, co. 5 (indennità omnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità) e la tutela reintegratoria “attenuata” prevista dall’art. 18, co.4 nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce di quanto disposto dall’art. 18, co. 7 della L. 300/1970.

Quest’ultima previsione, giova ricordarlo, concede al giudice il potere di applicare la disciplina della tutela reintegratoria “attenuata” nei casi in cui accerti “la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per g.m.o”.

Secondo la Suprema Corte le intenzioni del legislatore sarebbero da interpretare nel senso di attribuire natura residuale alla tutela reintegratoria fungendo la stessa da eccezione alla regola della tutela indennitaria nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tuttavia, continua la Suprema Corte, richiamando una recente pronuncia (Cass. n. 29101 del 11 novembre 2019), in tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, “la ritenuta mancanza di un nesso causale tra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell’alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell’art. 18, co. 7, L. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012, la tutela reintegratoria attenuata”.

Pertanto, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha osservato chel’assoluto difetto di collegamento tra la cessazione dell’appalto e l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, hanno indotto la Corte ad escludere ictu oculi la sussistenza del nesso di causalità e quindi del fatto costituente giustificato motivo oggettivo di licenziamento”. Tale insussistenza ictu oculi, continua la Corte, si tradurrebbe nella “manifesta insussistenza del fatto proprio in quanto lo stesso appare difettare tout court in modo così evidente da aver correttamente indotto il giudice di secondo grado ad optare per la tutela reintegratoria attenuata di cui al comma 4 dell’art. 18 nel suo combinato disposto con il settimo comma

◊◊◊◊

La sentenza in commento giunge ad una conclusione che desta non poche perplessità circa l’annosa incertezza applicativa della tutela reintegratoria nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo giudicati illegittimi. La conclusione a cui giunge la Corte sembrerebbe in un certo senso controversa in quanto dapprima sostiene la natura residuale della tutela reintegratoria rispetto a quella indennitaria per poi invece ricollegare il concetto di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento (che consente al giudice di applicare la tutela reintegratoria attenuata) a tutti i casi in cui il giudice non ritenga sussistere un nesso causale tra essi.

Altri Insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

9 Feb 2026

Welfare & HR Summit (Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2026 – Vittorio De Luca)

L’appuntamento per il 5° Welfare & HR Summit de Il Sole 24 Ore è per mercoledì 25 febbraio dalle ore 15.00. L’evento vedrà la partecipazione di Vittorio De Luca tra gli esperti…

6 Feb 2026

Parità retributiva e trasparenza: presentato lo schema di decreto attuativo

L’Italia è tra i primi Stati membri ad aver adottato lo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2023/970, che ha ottenuto ieri il primo via libera…

30 Gen 2026

La condanna per stalking può giustificare il licenziamento per giusta causa 

Con l’ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che la condanna definitiva per reati di stalking e maltrattamenti può legittimare il licenziamento…

30 Gen 2026

Siamo sempre un Great Place To Work!

Per il terzo anno consecutivo, De Luca & Partners ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Great Place to Work®, una conferma importante del valore che attribuiamo alle persone e…

29 Gen 2026

Corte di Cassazione: controlli datoriali e utilizzo delle chat aziendali per fini disciplinari

La chat aziendale “destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti che vi accedono mediante account aziendale, costituisce uno strumento di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della…

28 Gen 2026

Condotta antisindacale: la Cassazione supera il formalismo e guarda alla sostanza

Con l’ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della condotta antisindacale del datore di lavoro in relazione agli obblighi di…