Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: CCNL, Regolamenti


5 Gen 2021

Regolamenti interni: clausole penali esigibili solo se oggetto di specifica accettazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27422 del 1° dicembre 2020, ha stabilito che la previsione del contratto collettivo nazionale per cui i lavoratori sono chiamati a osservare non solo le disposizioni in esso contenute ma anche quelle stabilite nei regolamenti interni, non vincola automaticamente i dipendenti all’obbligo risarcitorio eventualmente previsto in presenza di una violazione delle sue disposizioni.

I fatti di causa

Nel caso di specie un’azienda aveva effettuato una trattenuta sulla busta paga di un dipendente in relazione ad una contestata incauta custodia di 56 biglietti sottratti allo stesso in occasione del furto di un borsello. Ciò, in forza della previsione contenuta in una circolare interna, precedentemente comunicata ai dipendenti, secondo la quale in caso di smarrimento dei biglietti vi era a loro carico un obbligo di risarcimento in un determinato ammontare. Ad avviso dell’azienda la disposizione era immediatamente applicabile proprio in forza del richiamo operato dal CCNL di settore ai regolamenti interni, cui i dipendenti erano tenuti a conformarsi. Non è stata dello stesso parere la Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema Corte la previsione di un danno risarcibile in una circolare o in un regolamento interno per la violazione di una sua disposizione equivale a una clausola penale che, in quanto tale, vincola i dipendenti, solo a fronte della loro espressa accettazione.

A parere della Corte di Cassazione, la clausola penale è un mezzo rafforzativo di specifici obblighi contrattuali e si configura come una “concordata liquidazione anticipata” del danno che deriva dalla loro violazione. La clausola penale presuppone, per le sue caratteristiche, un incontro di volontà che le parti formalizzano in un atto, la cui mancanza impedisce di esigerne l’applicazione. La previsione della penale non rientra tra i poteri unilaterali del datore di lavoro, in quanto ne sono presupposto insostituibile la sua contrattazione specifica e la sua formale approvazione.

Pertanto, i regolamenti, le circolari o gli ordini di servizio che prevedono un obbligo risarcitorio di determinato ammontare per essere vincolanti non possono essere semplicemente comunicati o affissi all’albo aziendale. E’ necessario un atto di adesione e di accettazione da parte di ogni singolo lavoratore.

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