Tag:
condotta antisindacale, Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
29 Ott 2024
Volantini sindacali attaccati al corpo: legittima la sanzione disciplinare
Con l’ordinanza n. 24595 del 13 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha statuito che è illegittima, perché non qualificabile come attività di regolare affissione o proselitismo, la condotta del lavoratore che entra in azienda con volantini sindacali attaccati al corpo.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ha impugnato giudizialmente la sanzione disciplinare conservativa irrogatagli per essere entrato all’interno dei locali aziendali con volantini sindacali attaccati al petto e alla schiena.
La Corte d’Appello ha rigettato la predetta domanda, ritenendo che tale manifestazione non rientrasse nel libero esercizio dell’attività sindacale, anche in considerazione della circostanza che il dipendente non aveva mai rivestito alcun ruolo sindacale.
L’ordinanza
La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia di merito, ha statuito che l’attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro incontra i limiti previsti dall’art. 26, comma 1, della L. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni.
In particolare, con la sentenza in commento, la Corte ha individuato i limiti in cui intendere legittima l’opera di proselitismo sindacale e legittimo l’esercizio del diritto in tal senso, in quanto rispettoso degli “spazi” comunicativi messi a disposizione dal datore di lavoro, in adempimento degli obblighi imposti dal legislatore, anche concordati pattiziamente, e comunque tali da non recare pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.
La corte di merito, proprio in riferimento a tale ultima condizione, aveva correttamente ritenuto, con giudizio valutativo, che l’attività di volantinaggio attraverso il c.d. “uomo sandwich” esulasse dai limiti imposti dall’art. 26 richiamato, in quanto fonte di costante distrazione rispetto all’attività lavorativa, recando, dunque, pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita ed attività aziendale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità della sanzione disciplinare irrogatagli.
Claudia Cerbone e Martina De Angeli, professioniste dello studio De Luca & Partners, firmano il presente articolo dedicato allo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 5 febbraio…
Con la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Milano è intervenuto sul tema della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). In…
Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha ribadito che una situazione di incompatibilità ambientale può giustificare il trasferimento del lavoratore quando tale situazione…
Il monitoraggio dei lavoratori attraverso strumenti digitali è una pratica in rapida espansione, accelerata dalla diffusione del lavoro da remoto e dalla trasformazione digitale delle imprese. Prima di…
Per lo storico studio legale di giuslavoristi, l’agenzia ha sviluppato il logo dei 50 anni e la campagna adv, ha gestito la pianificazione media on e off-line e rinnovato l’identità visiva del sito web. Milano, 3 marzo 2026 – De…
La disciplina dei licenziamenti continua a rappresentare uno dei nodi centrali del diritto del lavoro italiano, terreno di costante tensione tra libertà di iniziativa economica e tutela della…