Dirigenti, ferie annuali irrinunciabili (Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Lavoro, 14 gennaio 2026 – Vittorio De Luca e Alesia Hima)
La mancata fruizione non può essere loro imputata in ragione della sola autonomia organizzativa
Anche nei confronti dei dirigenti il diritto alle ferie annuali retribuite conserva natura fondamentale e irrinunciabile e la mancata fruizione non può essere automaticamente imputata al dipendente in ragione della sola autonomia organizzativa. Spetta infatti al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dirigente in condizione di godere delle ferie, di averlo sollecitato alla loro fruizione e di averlo informato delle conseguenze della mancata utilizzazione, ai fini dell’esclusione del diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con l’ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025, intervenendo su un tema che nel tempo ha visto il confronto di differenti orientamenti giurisprudenziali.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un dirigente volta a ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Il lavoratore aveva dedotto di non aver potuto fruire dei periodi di riposo annuale e aveva chiesto, alla cessazione del rapporto, la monetizzazione delle ferie residue.
La domanda era stata respinta nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, la Corte d’appello aveva escluso il diritto all’indennità sostitutiva valorizzando la posizione dirigenziale del lavoratore e l’autonomia organizzativa di cui lo stesso godeva. Secondo i giudici di merito, in assenza della prova di esigenze aziendali eccezionali, imprevedibili e inderogabili che avessero impedito la fruizione delle ferie, la mancata utilizzazione dei periodi di riposo doveva ritenersi imputabile a una scelta autonoma del dirigente.
Tale conclusione si inseriva in un orientamento giurisprudenziale che, in passato, ha valorizzato l’autonomia organizzativa riconosciuta alla figura dirigenziale, ritenendo che la possibilità di gestire in modo autonomo i tempi e i modi della propria attività si riflettesse anche sulla fruizione delle ferie. In questa prospettiva, la mancata utilizzazione del riposo annuale veniva ricondotta, di regola, a una scelta del lavoratore (Cass. 27971/2018; Cass. 23697/2017).
Avverso tale decisione il dirigente ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria in materia di ferie annuali retribuite e censurando l’automatismo che faceva discendere la perdita del diritto dalla sola qualifica dirigenziale.
La Suprema corte ha accolto le censure, richiamando il principio, affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale e irrinunciabile, funzionale alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. Tale diritto non può essere svuotato di contenuto attraverso presunzioni fondate esclusivamente sull’autonomia organizzativa o sulla posizione rivestita.
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