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Firmato il contratto collettivo, ma i rider restano autonomi (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2020 – Alberto De Luca, Raffaele Di Vuolo)

Categorie: DLP Insights, Pubblicazioni | Tag: Riders

22 Set 2020

Il 15 settembre 2020 le associazioni sindacali Assodelivery e Ugl-Rider hanno siglato li primo contratto collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro dei ciclofattorini, noti anche come “rider”. Al di là di ogni considerazione sui temi di rappresentatività sindacale che stanno alimentando un nutrito dibattito, l’accordo, denominato Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider, è stato raggiunto a quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore della legge 128/2019 che introduceva le prime misure per la tutela dei lavoratori della gig economy.

Quello dei rider è un rapporto che, secondo le parti firmatarie, deve essere ricondotto nell’alveo del lavoro autonomo. Difatti, l’articolo 7 del Ccnl definisce il rider come «lavoratore autonomo che, sulla base di un contratto con una o più piattaforme, decide se fornire la propria opera di consegna dei beni, ordinati tramite applicazione».

Tra le principali misure previste si annoverano il riconoscimento di un compenso minimo garantito, sistemi premianti, dotazioni di sicurezza, coperture assicurative, divieto di discriminazione e pari opportunità, tutela della privacy e diritti sindacali, escludendo al contempo la maturazione di istituti tipici del lavoro subordinato quali ad esempio compensi per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto.

Nel dettaglio, per quanto concerne gli aspetti di natura economica, il contratto collettivo prevede il riconoscimento in favore dei rider di un compenso minimo (10 euro l’ora) determinato sulla base del tempo «stimato» per l’effettuazione delle consegne che, se inferiore a un’ora, sarà riparametrato di conseguenza in proporzione al tempo «stimato» per la consegna. Tale compenso non potrà comunque essere inferiore a 7 euro per i primi 4 mesi dall’avvio del servizio di consegna presso una nuova città. Inoltre, il compenso sarà incrementato in misura variabile dal 10% al 20% a seconda che l’attività si svolga durante l’orario notturno (che decorre dalle 24:00 alle 7:00), i giorni festivi (nei quali non sono ricomprese le domeniche) o nelle giornate in cui le condizioni meteorologiche sono «sfavorevoli».

Per incentivare i ciclofattorini, invece, il contratto introduce un sistema premiante in forza del quale le società dovranno riconoscere a ciascun rider un premio una tantum pari a 600 euro ogni 2.000 consegne nell’anno solare (fino a un massimo di 1.500 euro).

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Fonte: Il Quotidiano del Lavoro

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