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Il recesso dal patto di prova: profili di legittimità

26 Set 2018

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 273 depositata il 21 settembre 2018, si è pronunciata sui alcuni aspetti del patto di prova. Nel caso in esame una lavoratrice aveva adito il Giudice di primo grado affinché dichiarasse nullo il recesso intimatole per mancato superamento della prova. Il Giudice assegnatario della causa rigettava l’eccezione di nullità del patto di prova per indeterminatezza delle mansioni assegnate, considerando insufficiente, per la loro individuazione, il riferimento, contenuto nella lettera di assunzione, al livello di inquadramento con specifica indicazione delle mansioni che avrebbe ricoperto, ossia quello di “Commodity manager” rispondente al profilo professionale dello “specialista di approvvigionamenti”, espressamente elencato sotto il livello di inquadramento, e anche ben conosciuto dalla lavoratrice, perché svolto nella sua precedente esperienza professionale. Peraltro, il Giudice, circa la lamentata inadeguatezza della durata della prova, conclusasi prima del decorso dei 6 mesi pattuiti, rilevava che la dipendente aveva prestato la propria attività lavorativa per i 2/3 del periodo di prova pattuito, e che questo tempo non era certo esiguo, essendo sufficiente a consentire al datore di lavoro di apprezzare la sua idoneità a ricoprire il ruolo richiesto, oltre che la prestazione lavorativa resa. Il Giudice respingeva anche la doglianza della lavoratrice in merito ad una asserita discriminazione per via del suo stato di gravidanza, ritenendo che la stessa non avesse assolto al relativo onere probatorio. Era, invece, a parere del Giudice emerso in giudizio che l’apporto dato dalla stessa era rimasto al di sotto delle aspettative e che era stata troppo reticente a collaborare con i colleghi e a condividere le informazioni relative alla sua attività. La lavoratrice ricorreva così in appello. La Corte d’Appello, investita della questione, nel confermare la statuizione espressa dal Giudice di primo grado, ha osservato che il rinvio per relationem al CCNL e la circostanza che la dipendente avesse già svolto determinate mansioni presso il precedente datore di lavoro erano di certo elementi sufficienti per ritenere valido il patto di prova apposto al contratto. Sul punto, la Corte d’appello ha, infatti, affermato che “la stessa ricorrente dimostra di aver piena contezza di quest’ultimo ruolo (ndr del ruolo assegnatole) e delle relative mansioni, posto che nel suo curriculum di lavoro ante assunzione, nella versione in inglese, ella stessa, per quanto attiene al periodo di attività presso il precedente datore di lavoro…si definisce, appunto, come “commodity manager”. Secondo la Corte d’appello altro fattore, atto a dimostrare la perfetta conoscenza di quali fossero le mansioni che la appellante era chiamata ad espletare, consisteva nel fatto che la medesima aveva indicato all’interno di un portale online, dopo l’assunzione, uno specifico dettagliato delle proprie mansioni. In tal senso, la sentenza in esame ha integralmente respinto l’appello presentato dalla lavoratrice, constatata l’insussistenza dei motivi di nullità del patto eccepiti.

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