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L’opzione dell’indennità sostitutiva determina la definitiva cessazione del rapporto di lavoro (Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2014, pag. 33)

29 Ago 2014

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18353, depositata in data 27 agosto 2014, hanno affermato che la rinuncia alla reintegrazione sul posto di lavoro (conseguente a licenziamento illegittimo), in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità, determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto l’eventuale ritardo del datore di lavoro nel pagamento dell’indennità non comporta la permanenza in vita del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’obbligazione retributiva. Nel periodo che trascorre tra l’opzione e il pagamento effettivo, il ritardato adempimento viene regolato dalle norme sui crediti pecuniari del lavoratore (interessi legali e rivalutazione monetaria).

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