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RESPONSABILITÀ PER COLPA DEL DATORE IN CASO DI DANNI DA MOBBING

20 Mag 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10037/15, torna nuovamente a pronunciarsi sulla questione mobbing e relative responsabilità del datore di lavoro. La Suprema Corte ricollega la responsabilità del datore per i danni da mobbing arrecati ad un proprio dipendente ad una forma di responsabilità per colpa riconducibile al fatto che non erano state adottate misure volte ad eliminare il compimento delle iniziative vessatorie. La responsabilità del datore non è comunque esclusa nel caso in cui tali iniziative siano state compiute da un dipendente in posizione di superiorità gerarchica rispetto alla vittima. La Suprema Corte sottolinea che la durata e la reiterazione delle azioni persecutorie, unitamente alle modalità attraverso cui il responsabile gerarchico aveva posto in essere la condotta mobbizzante, erano tali da far ritenere che il datore di lavoro fosse a conoscenza delle iniziative ostili a cui era sottoposta la vittima. Dal punto di vista medico-scientifico, così come sul piano più strettamente giuridico, il fenomeno del mobbing è stato oggetto di numerosi studi ed approfondimenti. In termini civilistici l’incidenza del mobbing sul contratto di lavoro deriva essenzialmente dalla violazione dell’art. 2087 cod. civ. Da tale disposizione sorge il divieto per il datore di lavoro non solo di compiere direttamente qualsiasi comportamento lesivo dell’integrità psico-fisica del prestatore di lavoro, ma anche l’obbligo di prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento persecutorio posto in essere dai superiori gerarchici, preposti o altri dipendenti nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa. In considerazione di quanto sopra, a nostro avviso, sarebbe utile la stipulazione di accordi aziendali e/o territoriali, nonché, su base volontaria, di codici di condotta ed etici che orientino i comportamenti dei datori di lavoro – anche secondo i principi della responsabilità sociale –, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, al fine del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.

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