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Tempestività della contestazione al momento della piena conoscenza del fatto

30 Gen 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 50 del 3 gennaio 2017, è intervenuta in materia di licenziamento per giusta causa, chiarendo che la tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento in cui si acquisisce la piena conoscenza del fatto, non essendo sufficienti a tal fine meri sospetti. Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso di un dipendente di Trenitalia che era stato licenziato per essersi illegittimamente servito di n. 238 biglietti già utilizzati per rivenderli o per illecite operazioni di rimborso. Tra i motivi di impugnazione addotti dal lavoratore vi era la non tempestività della contestazione, in quanto adottata decorsi 60 giorni dalla chiusura dei lavori della prima commissione di inchiesta incaricata dalla società e, comunque, trascorsi 11 mesi dalla commissione dei fatti contestati. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha ritenuto che il tempo destinato alle verifiche prodromiche all’avvio del procedimento è stato determinato dai necessari accertamenti complessi esperiti dalla società, che hanno richiesto ben due commissioni di indagine. In particolare, la contestazione è stata mossa al lavoratore venti giorni dopo la pronuncia della seconda commissione, ossia in un termine congruo e comunque rispettoso del termine di 30 giorni richiesto dal CCNL applicato. La Corte di Cassazione nella medesima pronuncia, richiamando un suo precedente giurisprudenziale, ha, altresì, osservato che “sebbene l’art. 7 legge n. 300/1970 non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore la documentazione posta a base d’una contestazione disciplinare, nondimeno debba offrirgliela in visione in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ove l’incolpato ne faccia richiesta e l’esame dei documenti sia necessario per un’adeguata difesa”. Richiesta questa che nel caso di specie non c’è stata, rilevando la Corte che nel ricorso non è stato indicato l’eventuale documento da cui potesse risultare la tempestiva richiesta di visione degli atti del procedimento disciplinare.

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