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L’adesione ad un CCNL è valida anche se tacita e per fatti concludenti (Newsletter Norme & Tributi n. 159 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Elena Cannone)

Categorie: DLP Insights, Pubblicazioni | Tag: relazioni industriali

28 Apr 2022

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 95/2022, ha affermato che l’adesione ad un CCNL può

essere anche tacita e per fatti concludenti ravvisabili nella concreta applicazione delle relative

clausole. Pertanto, una volta che si possa affermare l’adesione di una parte al contratto, questo

diventa vincolante per la medesima. Nel caso di specie, tre OOSS citavano in giudizio due società

eccependo che le stesse avevano applicato fino a settembre 2021 il CCNL UNIC, il cui termine di

efficacia era stato prorogato al 30 giugno 2023. Secondo le OOSS, dette società, per il solo fatto di

aver cessato l’applicazione del CCNL sostituendolo dall’ottobre 2021 con un altro, avevano tenuto

una condotta antisindacale. A parere del Tribunale, in giudizio era emerso che una delle due società

aveva dato applicazione al CCNL per fatti concludenti, con conseguente sua adesione alla previsione

secondo cui “il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in

anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal

successivo”. Pertanto, la volontà espressa da detta società di non applicare il CCNL non può,

secondo il Tribunale, che produrre effetto dal 30 giugno 2023, con conseguente integrale

applicazione dello stesso fino a tale data.

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