Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: criteri di scelta, Licenziamento collettivo


31 Mag 2021

Licenziamento collettivo: possibilità di limitare la procedura solo ad alcune sedi

La Corte di cassazione, con la sentenza del 6 maggio 2021, n. 12040, ha dichiarato legittimo nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo circoscrivere il perimetro di intervento alle unità produttive oggetto di riorganizzazione anziché coinvolgere l’intero organico aziendale.

I fatti di causa

Una società aveva avviato, nel dicembre 2016, una procedura di licenziamento collettivo circoscrivendo il progetto di ridimensionamento solo a due unità produttive senza coinvolgere, di conseguenza, nell’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare l’intero organico aziendale.

Nella comunicazione di avvio della procedura veniva spiegato che la scelta era dipesa, anzitutto, dalla distanza geografica delle suddette unità produttive rispetto agli altri siti aziendali. Ciò rendeva antieconomico rispetto alle esigenze organizzative, un eventuale trasferimento collettivo dei dipendenti in luogo dell’operato licenziamento. In secondo luogo, la scelta era dovuta all’infungibilità delle mansioni dei dipendenti addetti alle due unità interessate rispetto ai lavoratori impiegati in altre sedi.

Alcuni dei lavoratori licenziati adivano l’autorità giudiziaria al fine di estendere la platea dei lavoratori interessati dal licenziamento all’intero organico aziendale. A fronte della pronuncia della Corte d’Appello territorialmente competente – la quale accertava la rispondenza della comunicazione di avvio della procedura  ai requisiti prescritti dall’art. 4, terzo comma, della L. n. 223/1991 –  i lavoratori proponevano ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, condividendo le argomentazioni dei giudici di merito, ha anzitutto ribadito che (i) la cessazione dell’attività è una scelta dell’imprenditore e costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’articolo 41 della Costituzione e (iii) la procedura di licenziamento collettivo ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta. E il controllo giudiziale non riguarda i motivi della riduzione del personale, ma la sola correttezza procedurale dell’operazione.

Fatta questa premessa, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione centrale della vicenda, giungendo ad una conclusione conforme al proprio consolidato orientamento secondo il quale la delimitazione è legittima qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo a una o più unità produttive, purché le ragioni tecnico-produttive e organizzative della limitazione siano adeguatamente enunciate nella comunicazione di apertura della procedura, anche con riferimento alla fungibilità o meno delle mansioni svolte dai lavoratori delle sedi coinvolte, e siano coerenti con le ragioni poste a fondamento della riduzione di personale. Nel caso di specie, a parere della Corte, l’infungibilità delle mansioni era stata individuata nella peculiarità di ogni sito produttivo, in ragione delle commesse trattate, che avrebbe reso impraticabile, sotto vari profili, il trasferimento da una sede all’altra.

◊◊◊◊

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ammette, in sostanza, il ricorso alle esigenze tecniche, organizzative e produttive quale unico criterio di scelta ai fini dell’individuazione del personale da licenziare nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Resta inteso che dette esigenze debbono essere illustrate nella lettera di avvio della procedura ed essere coerenti con le motivazioni addotte a fondamento della riduzione di personale.

Altri insight correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

17 Mar 2026

Parità salariale, via libera al decreto su parità e trasparenza retributiva (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone e Martina De Angeli, professioniste dello studio De Luca & Partners, firmano il presente articolo dedicato allo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 5 febbraio…

16 Mar 2026

Illegittimità dello staff leasing per violazione del principio di temporaneità (Top 24 Lavoro, 27 febbraio 2026 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

Con la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Milano è intervenuto sul tema della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). In…

10 Mar 2026

Legittimo il trasferimento del lavoratore quando vi sia incompatibilità con il contesto aziendale (Camera di Commercio Italo-Francese, 10 marzo 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha ribadito che una situazione di incompatibilità ambientale può giustificare il trasferimento del lavoratore quando tale situazione…

3 Mar 2026

Controllo dei dipendenti: quando il “bossware” diventa un rischio legale (Agenda Digitale, 2 marzo 2026 – Martina De Angeli)

Il monitoraggio dei lavoratori attraverso strumenti digitali è una pratica in rapida espansione, accelerata dalla diffusione del lavoro da remoto e dalla trasformazione digitale delle imprese. Prima di…

3 Mar 2026

Melismelis firma la campagna per i 50 anni di De Luca & Partners

Per lo storico studio legale di giuslavoristi, l’agenzia ha sviluppato il logo dei 50 anni e la campagna adv, ha gestito la pianificazione media on e off-line e rinnovato l’identità visiva del sito web.   Milano, 3 marzo 2026 – De…

27 Feb 2026

Licenziamenti: dalla Corte costituzionale più spazio al giudice e alla reintegrazione (I Focus del Sole 24 Ore, 26 febbraio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

La disciplina dei licenziamenti continua a rappresentare uno dei nodi centrali del diritto del lavoro italiano, terreno di costante tensione tra libertà di iniziativa economica e tutela della…