LO SAI CHE… la contrattazione collettiva può legittimare la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali?
Con l’ordinanza n. 42802 del 20 dicembre 2023, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha chiarito che il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione nelle festività infrasettimanali, pur riconosciuto dall’ordinamento, non è assoluto né inderogabile, potendo essere validamente oggetto di disciplina pattizia collettiva.
Nel caso in esame, alcuni lavoratori impiegati in un servizio pubblico essenziale avevano rivendicato il diritto all’astensione dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali, ritenendo che tale diritto potesse essere derogato soltanto attraverso un espresso accordo individuale con il datore. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa, affermando che l’obbligo di prestazione nei giorni festivi potesse derivare esclusivamente da patti individuali e non dalla contrattazione collettiva.
Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la decisione, ritenendo erronea la ricostruzione del giudice di merito. Secondo gli Ermellini, la rinunciabilità al riposo in occasione delle festività infrasettimanali è compatibile con la previsione di un’organizzazione del lavoro su turni ciclici a copertura settimanale completa, purché tale modalità sia prevista dalla contrattazione collettiva e accettata dal lavoratore, anche per facta concludentia.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che il diritto al riposo in tali giornate, pur previsto dalla legge (L. 260/1949), è disponibile, e può essere derogato attraverso accordi collettivi validamente richiamati nel contratto individuale o applicati stabilmente nel tempo. In tali ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre alla retribuzione ordinaria, anche il compenso per le ore effettivamente prestate nella giornata festiva.
In conclusione, la pronuncia in commento riafferma il principio secondo cui, in presenza di turnazioni continuative su sette giorni, l’organizzazione del lavoro può estendersi anche alle festività infrasettimanali sulla base della contrattazione collettiva, senza necessità di un accordo individuale espresso, purché emerga l’adesione sostanziale del lavoratore a tale assetto organizzativo.
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