Categorie: Insights, Lo sai che

Tag: CCNL settore metalmeccanico, formazione continua


28 Gen 2019

LO SAI CHE… Le aziende del settore metalmeccanico sono tenute a coinvolgere i dipendenti, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua?

Dal 1° gennaio 2017 le aziende del settore metalmeccanico sono tenute a coinvolgere i lavoratori in forza a tempo indeterminato, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite in coincidenza con l’orario di lavoro e con le modalità individuate da Fondimpresa. Il primo triennio di applicazione termina il 31 dicembre 2019. La formazione in tema di sicurezza non rientra nel completamento delle 24 ore. Le iniziative formative a disposizione del lavoratore sono, in via prioritaria, quelle sulle quali l’azienda, anche d’intesa con la RSU, ha dato informazioni ai lavoratori. In alternativa, il lavoratore può esercitare il proprio diritto alla formazione chiedendo di partecipare a iniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo. Il lavoratore, se entro la fine del secondo anno del triennio (ossia entro il 31 dicembre 2018 in fase di prima applicazione) non è stato ancora coinvolto in percorsi formativi, potrà esercitare il proprio diritto nel corso del terzo anno (ovvero 2019) fino a concorrenza delle 24 ore pro capite. In tal caso le ore previste dall’iniziativa formativa prescelta dal lavoratore saranno 2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore stesso. Qualora le iniziative formative prevedano un costo di frequenza, l’azienda, anche integrando risorse pubbliche e private eventualmente a disposizione, dovrà assumersi i costi fino ad un massimo di 300 Euro. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare ad attività formative, salvo diverso accordo aziendale, saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecniche-produttive. Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili con le ore del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per esigenze tecniche-organizzative, compreso il superamento della percentuale massima complessiva di assenza contemporanea. 

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