Categorie: Insights


28 Feb 2016

Nel contratto di agenzia la clausola risolutiva espressa non si applica automaticamente (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 23 febbraio 2016)

Articolo scritto da Vittorio De Luca e Giovanni Iannacchino

Nelle corti di merito si va affermando l’orientamento che, nel contratto di agenzia, riduce l’efficacia della clausola risolutiva espressa, la quale non può legittimamente operare senza una preventiva necessaria indagine giudiziale circa la sussistenza di una giusta causa di recesso per escludere il diritto dell’agente al preavviso.

Un esempio a questo riguardo è la sentenza 218/2013 della Corte d’appello di Milano, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla società preponente la quale chiedeva la revisione della decisione di primo grado del tribunale di Milano, con cui è stato dichiarato illegittimo il recesso fondato su una clausola risolutiva espressa.

La Corte d’appello ha aderito all’orientamento di Cassazione, inaugurato dalla pronuncia 10934/2011, in tema di clausola risolutiva espressa, (articolo 1456 del codice civile ), nel contratto di agenzia. Nella prassi negoziale dei contratti di agenzia sono molto diffuse le clausole risolutive espresse che consentono al preponente di far cessare con effetto immediato il rapporto qualora la controparte abbia violato determinate obbligazioni individuate dalle parti stipulanti.

Si tratta di un istituto che consente alle parti di definire a priori alcune ipotesi pattizie di giusta causa di recesso dal contratto. La giurisprudenza si è sempre dichiarata unanimemente a favore dell’apponibilità di questo tipo di clausola al contratto di agenzia (si vedano per esempio le sentenze di Cassazione 197/1987, 4369/1997, 8607/2002), generalmente riferita al raggiungimento di specifici e predeterminati obiettivi di vendita (cosiddetta clausola di produzione minima).

La Corte di appello di Milano ha statuito che l’interruzione di un contratto di agenzia in virtù di una clausola risolutiva espressa presuppone una preventiva indagine circa l’esistenza di un inadempimento dell’agente che integri gli estremi della giusta causa di recesso. Ciò, pur in presenza di una clausola risolutiva espressa legittimamente inserita nel contratto. Pertanto, a parere della Corte, qualora tale verifica dovesse dare esito negativo, all’agente deve essere riconosciuta l’indennità di mancato preavviso.

La Corte di Appello ha inoltre confermato che la valutazione operata dalle parti in merito alla gravità dell’inadempimento con riferimento alle obbligazioni contrattuali contenute nella clausola va verificata caso per caso al fine di escludere il diritto dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto, anche in applicazione dell’articolo 1751 del codice civile . Per la verifica in ordine alla gravità dell’inadempimento, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale, il giudice di secondo grado ha ritenuto che possa essere utilizzata per analogia la definizione di giusta causa prevista per il lavoro subordinato (si vedano le sentenze di Cassazione 20497/2008, 3595/2011, 3869/2011).

L’orientamento che si va affermando anche nelle corti di merito appare in contrasto con la dottrina che vorrebbe escludere qualsivoglia indagine da parte del giudice sulle ragioni alla base del recesso, in quanto la valutazione circa la gravità delle medesime, in virtù dell’articolo 1456 del codice civile, sarebbe operata e condivisa a priori dalle parti del contratto.

Analogamente, la decisione riguarda anche il diritto dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto. La valutazione compiuta dalle parti al momento della conclusione del contratto non è infatti considerata decisiva dalla giurisprudenza maggioritaria per l’esclusione dell’agente dal relativo diritto.

Fonte:

Il Quotidiano del Lavoro

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

17 Mar 2026

Parità salariale, via libera al decreto su parità e trasparenza retributiva (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone e Martina De Angeli, professioniste dello studio De Luca & Partners, firmano il presente articolo dedicato allo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 5 febbraio…

16 Mar 2026

Illegittimità dello staff leasing per violazione del principio di temporaneità (Top 24 Lavoro, 27 febbraio 2026 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

Con la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Milano è intervenuto sul tema della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). In…

10 Mar 2026

Legittimo il trasferimento del lavoratore quando vi sia incompatibilità con il contesto aziendale (Camera di Commercio Italo-Francese, 10 marzo 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha ribadito che una situazione di incompatibilità ambientale può giustificare il trasferimento del lavoratore quando tale situazione…

3 Mar 2026

Controllo dei dipendenti: quando il “bossware” diventa un rischio legale (Agenda Digitale, 2 marzo 2026 – Martina De Angeli)

Il monitoraggio dei lavoratori attraverso strumenti digitali è una pratica in rapida espansione, accelerata dalla diffusione del lavoro da remoto e dalla trasformazione digitale delle imprese. Prima di…

3 Mar 2026

Melismelis firma la campagna per i 50 anni di De Luca & Partners

Per lo storico studio legale di giuslavoristi, l’agenzia ha sviluppato il logo dei 50 anni e la campagna adv, ha gestito la pianificazione media on e off-line e rinnovato l’identità visiva del sito web.   Milano, 3 marzo 2026 – De…

27 Feb 2026

Licenziamenti: dalla Corte costituzionale più spazio al giudice e alla reintegrazione (I Focus del Sole 24 Ore, 26 febbraio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

La disciplina dei licenziamenti continua a rappresentare uno dei nodi centrali del diritto del lavoro italiano, terreno di costante tensione tra libertà di iniziativa economica e tutela della…