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Contratti a termine: in assenza di disciplina collettiva si applica il tetto del 20% (Sole 24 Ore, 17 luglio 2014, pag. 39)

Categorie: DLP Insights, Normativa

17 Lug 2014

Il divieto di stipulare un numero di rapporti a tempo determinato superiore a una certa soglia quantitativa – introdotto dal D.L. n. 34/2014, convertito in L. n. 78/2014 – va raccordato con la disciplina collettiva di riferimento. Se il CCNL nulla prevede al riguardo (come accade per il settore metalmeccanico) si applica la regola del 20% prevista dalla riforma. Se invece il CCNL individua specifici limiti quantitativi, questi trovano applicazione in luogo del limite legale. Per il settore commercio, il lavoro a termine è utilizzabile entro il limite del 20% del personale assunto a tempo indeterminato (limite derogabile in caso di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti) e per le imprese fino a 15 dipendenti dello stesso settore è ammesso fino a 4 unità. Per il settore dell’industria chimica è prevista una soglia del 18% collegata a specifiche ragioni, previsione quest’ultima che sembra lasciare spazio ad un doppio regime: per le parti regolate dalla disciplina collettiva si applicherebbe la soglia del 18%, mentre per i contratti “acausali”, in mancanza di altra disposizione, varrebbe il tetto del 20%. Peculiare la disciplina del settore turismo che stabilisce che il limite legale del 20% si applica solo oltre i 50 dipendenti a tempo indeterminato.

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