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Decadenza contestabile in tempi lunghi (Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2016)

22 Feb 2016

Articolo scritto da Vittorio De Luca e Valentino Biasi

Nell’ambito del rito Fornero, l’eccezione di decadenza dei termini di impugnazione del licenziamento può essere presentata anche solo durante la fase di opposizione e non in quella, precedente, di impugnazione.
Con la sentenza 25046/2015, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria che ha riformato la sentenza con cui il tribunale di Reggio Calabria, all’esito della fase di opposizione prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge 92/2012, aveva accertato l’illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno in base all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
In particolare, il tribunale di Reggio Calabria – in sede di opposizione all’ordinanza prevista dal rito Fornero – ha rigettato il ricorso del datore di lavoro e, nello specifico, l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del recesso secondo quanto stabilito dall’articolo 6 della legge 604/1966. Ad avviso del giudice, infatti, l’eccezione era da intendersi tardiva, per non essere stata avanzata nella precedente fase di impugnazione giudiziale del licenziamento, e infondata.
Sul punto, il tribunale ha precisato che il lavoratore, in seguito alla proroga del periodo di preavviso disposta dalla società, non era incorso nella decadenza dall’impugnazione del licenziamento, essendo stato spostato in avanti il giorno di riferimento per il computo del relativo termine decadenziale e che, in ogni caso, tale proroga, configurandosi quale revoca tacita, aveva reso inesistente il licenziamento.
Il datore di lavoro ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Reggio Calabria la quale ha precisato che l’eccezione di decadenza sollevata dal datore di lavoro, sebbene avanzata soltanto in sede di opposizione, era ammissibile in quanto non tardiva. Sotto altro e diverso profilo, inoltre, la stessa Corte ha statuito che l’eccezione era altresì fondata, dal momento che la proroga del periodo di preavviso, da un lato, non poteva incidere sulla decorrenza del termine decadenziale di impugnazione del licenziamento e, dall’altro, non poteva essere assimilata a una revoca tacita del recesso.
Il dipendente ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 48 e seguenti della legge 92/2012, dell’articolo 2969 del Codice civile, nonché dell’articolo 115 del Codice di procedura civile, per aver la Corte ritenuto ammissibile e fondata l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del proprio licenziamento sollevata dal datore di lavoro. Ad avviso del ricorrente, infatti, l’eccezione era tardiva, essendo stata proposta nella fase di opposizione e non nella fase di impugnazione giudiziale del licenziamento.
La Suprema corte ha ritenuto infondato tale motivo e ha precisava che l’opposizione – inserendosi nel medesimo grado di giudizio della fase di impugnazione giudiziale del licenziamento e ponendosi in rapporto di prosecuzione con quest’ultima – può investire nuovi profili soggettivi e oggettivi, tra i quali anche le eccezioni in senso stretto, come quella di decadenza, non sollevata dalla società durante la fase sommaria. In ragione di ciò, ad avviso della Corte, l’eccezione sollevata dal datore di lavoro non poteva qualificarsi come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea a introdurre nuovi temi della disputa.

Fonte:

Il Sole 24 Ore

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