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Opzione part time negli ultimi anni di lavoro (Il Sole 24 Ore e Il Quotidiano del Lavoro, 29 dicembre 2015)

29 Dic 2015

Invecchiamento attivo. Contribuzione figurativa per le ore perse.

La legge di Stabilità 2016 introduce un particolare regime che consente al lavoratore interessato, in presenza di determinati requisiti, di ridurre il proprio orario di lavoro beneficiando della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Inoltre, a fronte del taglio di orario, il dipendente riceverà da parte del proprio datore di lavoro una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

I requisiti
Questa opportunità è riservata ai lavoratori del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che:
entro la fine dell’anno 2018 maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia abbiano già conseguito i relativi requisiti minimi di contribuzione riducano il proprio orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione.
La riduzione di orario dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con il datore di lavoro il quale è tenuto a comunicare all’Inps e alla direzione territoriale del Lavoro la stipulazione del contratto e la relativa cessazione secondo le modalità che verranno chiarite con decreto del ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016.
Tuttavia il legislatore ha già precisato che la riduzione dell’orario dovrà essere autorizzata dalla direzione territoriale del Lavoro e il beneficio verrà concesso dall’Inps nei limiti delle risorse stanziate nell’ambito della stessa legge di Stabilità (60 milioni nel 2016 e nel 2018, 120 milioni nel 2017).
Si precisa che ai fini della contribuzione figurativa, la legge di Stabilità 2016 fa espresso rinvio al comma 6 dell’articolo 41 del Dlgs 148/2015 contenente le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo, si dovrà considerare neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale.
Si tratta dell’unico punto di contatto con un’altra previsione di legge finalizzata anch’essa a incentivare la riduzione dell’orario di lavoro di dipendenti prossimi alla maturazione della pensione di vecchiaia.
Il Jobs act, infatti, con l’articolo 41 del Dlgs 148/2015, nell’ambito delle imprese che applicano contratti di solidarietà espansiva, consente ai dipendenti che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 2 anni e abbiano maturato i relativi requisiti minimi di contribuzione, di fruire del trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. A condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del contratto di solidarietà e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell’occupazione. Peraltro a questo riguardo la legge di Stabilità, con il comma 285, ha introdotto la possibilità che il datore di lavoro, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà versino la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa dai lavoratori che non accedono alla pensione part time.

Le origini dell’intervento
Infine, è bene ricordare che il part time pre-pensione trova la sua origine in un disegno di legge del 2012, proposto su iniziativa del senatore Treu, nell’ambito del quale era prevista anche una forma di solidarietà intergenerazionale consistente nella concessione di sgravi fiscali e contributivi, in favore del datore di lavoro, per le assunzioni dei giovani conseguenti alle riduzioni dell’orario di lavoro effettuate. Rispetto alla forma di part time agevolato del Jobs act e del disegno di legge Treu, la legge di Stabilità non prevede alcun obbligo o incentivo all’occupazione, a carico del datore di lavoro, per la concessione del beneficio. La nuova opzione costituisce, pertanto, un interessante strumento che consente al datore di lavoro di ridurre il costo per i dipendenti prossimi alla pensione pur continuando a beneficiare dell’esperienza acquisita nel corso degli anni dai lavoratori.
L’istituto appare apprezzabile anche dal punto di vista dei lavoratori interessati i quali potranno svolgere le proprie mansioni con ritmi più consoni all’età usufruendo della contribuzione figurativa per la prestazione non effettuata.

Fonte:

Il Sole 24 Ore

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