Categorie: Insights, Prassi

Tag: contrattazione collettiva, protocollo, smart working


5 Gen 2022

Lavoro agile: firmato il Protocollo recante linee di indirizzo per la contrattazione collettiva

Lo scorso 7 dicembre, le Parti Sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sottoscritto il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” (il “Protocollo”).

Il Protocollo, come si legge nelle premesse, “fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”.

Le principali linee di indirizzo

In primo luogo, il Protocollo chiarisce che l’adesione al lavoro agile deve avvenire su base volontaria e deve essere, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

L’accordo individuale deve regolamentare aspetti quali:

  • la durata (a termine o a tempo indeterminato);
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa;
  • gli strumenti di lavoro;
  • la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo;
  • l’attività formativa;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Come noto, l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non presuppone un preciso orario di lavoro ma, al contrario, una autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati nonché del rispetto dell’organizzazione, delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Autonomia che si ritrova anche nella scelta del luogo di lavoro dal quale eseguire la prestazione. Tuttavia, chiarisce il Protocollo: “la prestazione di lavoro […] può essere articolata in fasce orarie, individuando […] la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Non solo, vanno, anche “adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione”.

Il Protocollo, inoltre, ricorda che, di norma, è il datore di lavoro a fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. In ogni caso, qualora si concordi l’utilizzo di strumenti propri, è necessario stabilire criteri e requisiti adeguati di sicurezza.

Il Protocollo ribadisce che il lavoratore è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore. Pertanto, al fine di garantire la compliance alla normativa in materia di protezione dei dati personali nonché il rispetto della riservatezza, il datore di lavoro è tenuto a:

  • adottare tutte le misure tecnico – organizzative adeguate;
  • informare il lavoratore sui trattamenti di dati che lo riguardano;
  • istruirlo, fornendogli le indicazioni sulle misure di sicurezza che deve osservare;
  • adottare policy aziendali per la gestione dei dati personali (ad es. procedura per la gestione dei data breach, procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti degli interessati, procedura per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro);
  • aggiornare il Registro del trattamento ex art. 30 del GDPR. Viene, altresì, raccomandato di effettuare la Valutazione di impatto ex art. 35 del GDPR.

Anche in caso di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore fornendo, tempestivamente, a quest’ultimo e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) una informativa scritta che descriva i rischi generali e specifici connessi alla modalità agile di esecuzione del rapporto di lavoro. Anche da remoto, ribadisce il Protocollo, il lavoratore continua ad avere diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

È necessario, infine, che il datore di lavoro (i) preveda percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione e (ii) garantisca la formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di protezione dei dati personali.

◊◊◊◊

Il Protocollo fornisce delle linee di indirizzo che rappresentano un quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali.

Altri insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

16 Mar 2026

Illegittimità dello staff leasing per violazione del principio di temporaneità (Top 24 Lavoro, 27 febbraio 2026 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

Con la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Milano è intervenuto sul tema della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). In…

10 Mar 2026

Legittimo il trasferimento del lavoratore quando vi sia incompatibilità con il contesto aziendale (Camera di Commercio Italo-Francese, 10 marzo 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha ribadito che una situazione di incompatibilità ambientale può giustificare il trasferimento del lavoratore quando tale situazione…

3 Mar 2026

Controllo dei dipendenti: quando il “bossware” diventa un rischio legale (Agenda Digitale, 2 marzo 2026 – Martina De Angeli)

Il monitoraggio dei lavoratori attraverso strumenti digitali è una pratica in rapida espansione, accelerata dalla diffusione del lavoro da remoto e dalla trasformazione digitale delle imprese. Prima di…

3 Mar 2026

Melismelis firma la campagna per i 50 anni di De Luca & Partners

Per lo storico studio legale di giuslavoristi, l’agenzia ha sviluppato il logo dei 50 anni e la campagna adv, ha gestito la pianificazione media on e off-line e rinnovato l’identità visiva del sito web.   Milano, 3 marzo 2026 – De…

27 Feb 2026

Licenziamenti: dalla Corte costituzionale più spazio al giudice e alla reintegrazione (I Focus del Sole 24 Ore, 26 febbraio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

La disciplina dei licenziamenti continua a rappresentare uno dei nodi centrali del diritto del lavoro italiano, terreno di costante tensione tra libertà di iniziativa economica e tutela della…

27 Feb 2026

Il “food delivery” nuovamente al centro delle attività ispettive (Norme & Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandro Ferrari)

È recente la notizia che uno dei più importanti player del “food delivery” in Italia è stato sottoposto acontrollo giudiziario, disposto con decreto d’urgenza del pubblico ministero –…