La disciplina dei licenziamenti continua a rappresentare uno dei nodi centrali del diritto del lavoro italiano, terreno di costante tensione tra libertà di iniziativa economica e tutela della stabilità occupazionale.
Per oltre quarant’anni, il fulcro del sistema è stato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, senza alcuna modifica rispetto alla versione del 1970, che prevedeva la reintegrazione quale rimedio ordinario nelle imprese medio-grandi.
Tale assetto è stato profondamente inciso dalla riforma Fornero del 2012 e, successivamente, dal D.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), che ha introdotto il regime delle tutele crescenti per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, segnando una netta distinzione tra “vecchi” e “nuovi” assunti.
L’obiettivo dichiarato del legislatore era quello di rendere il sistema più prevedibile, ridimensionando la reintegrazione a favore di una tutela prevalentemente indennitaria. Tuttavia, nel corso degli anni, l’intervento della Corte costituzionale ha inciso in modo profondo su tale impianto, rimodellandolo significativamente rispetto al progetto originario.
La riforma Fornero e il progressivo ampliamento della reintegrazione per effetto della Consulta
Già con riferimento all’art. 18, come modificato nel 2012, la giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nel chiarire nozioni centrali, tra le quali quella relativa alla “manifesta insussistenza del fatto”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 59/ 2021, ha infatti eliminato il carattere meramente facoltativo della reintegrazione in caso di insussistenza del fatto nel licenziamento economico, ritenendo irragionevole affidare al giudice una scelta discrezionale in presenza di un vizio sostanziale così grave.
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