Vittorio De Luca al Welfare & HR Summit 2026
Il 25 febbraio 2026 Vittorio De Luca ha partecipato alla sesta edizione del Welfare & HR Summit de Il Sole 24 Ore, in particolare, il nostro managing partner,…

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1235 del 20 gennaio 2026, ha ribadito i principi fondamentali in materia di risarcimento del danno da perdita di chance in ambito lavorativo, con particolare riferimento all’onere della prova gravante sul lavoratore. La pronuncia sottolinea la necessità di un’allegazione e prova concreta delle effettive possibilità di conseguimento del vantaggio sperato, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell’inadempimento datoriale.
La controversia ha avuto origine dalle domande proposte da alcuni lavoratori nei confronti del datore di lavoro. I ricorrenti lamentavano che la società datrice di lavoro avesse omesso di fissare gli obiettivi individuali per gli anni 2013 e 2014, in violazione di un accordo sindacale del 2003. Per tale inadempimento, i lavoratori chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance.
Se in primo grado le istanze dei lavoratori avevano trovato accoglimento, la Corte d’Appello di Roma aveva riformato la decisione, respingendo le domande dei dipendenti. Il giudice del gravame aveva motivato la sua scelta evidenziando una lacuna probatoria nell’impostazione difensiva dei lavoratori. Essi, infatti, si erano limitati a denunciare l’inadempimento datoriale, senza tuttavia allegare né provare quali fossero le loro effettive possibilità di raggiungere gli obiettivi, qualora fossero stati assegnati. Secondo la Corte territoriale, sarebbe stato onere dei dipendenti fornire elementi concreti “in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell’incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali” per dimostrare la sussistenza di una chance reale e non meramente ipotetica.
Investita della questione a seguito del ricorso dei lavoratori, la Suprema Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, confermando la correttezza della sentenza d’appello. La Cassazione ha preliminarmente rilevato numerosi profili di inammissibilità di natura processuale nei quattro motivi di ricorso promossi dai lavoratori, che miravano, in sostanza, a ottenere un riesame del merito della controversia non consentito in sede di legittimità. Tra questi, la Corte ha ricordato che la violazione delle norme sull’onere della prova (art. 2697 c.c.) o sulla valutazione delle prove (art. 115 c.p.c.) non può essere invocata per contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice, ma solo per denunciare un’errata applicazione delle regole astratte.
Tuttavia, al di là degli aspetti procedurali, la Corte ha altresì statuito che le censure dei ricorrenti non erano comunque in grado di scalfire il nucleo centrale e corretto del ragionamento della Corte d’Appello. L’assunto fondamentale, pienamente condiviso dalla Cassazione, è che per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance non basta provare l’inadempimento della controparte, ma è necessario dimostrare il nesso causale tra tale inadempimento e il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita di una concreta possibilità di successo.
Questo principio si allinea perfettamente con la consolidata giurisprudenza in materia. La perdita di chance è configurata come un danno attuale e risarcibile, qualificabile come danno emergente, che consiste nella perdita di una possibilità concreta di ottenere un risultato utile. Per la sua risarcibilità, non è sufficiente una mera “possibilità” astratta, ma è richiesto un giudizio di “verosimiglianza e/o di alta probabilità”. La giurisprudenza si è spinta fino a richiedere la prova di una probabilità di successo che si collochi “verso i range più elevati della scala probabilistica”, talvolta definita come “elevata probabilità, prossima alla certezza”.
L’onere di fornire tale prova grava interamente sul lavoratore. Egli deve allegare e dimostrare, anche tramite presunzioni fondate su circostanze specifiche e concrete, l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere la reale e non ipotetica possibilità di conseguire il vantaggio. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici di merito, i lavoratori avrebbero dovuto specificare quali aspettative fossero state frustrate, descrivendo i compiti svolti, i risultati raggiunti in passato e le proprie capacità professionali, al fine di rendere plausibile la loro chance di successo.
L’ordinanza rappresenta, quindi, un’importante conferma del rigore probatorio richiesto per la configurabilità del danno da perdita di chance, impedendo che esso si trasformi in un automatico ristoro a fronte di qualsiasi inadempimento datoriale.

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