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29 Gen 2015

Non reperibilità e utilizzo abnorme dell’auto aziendale durante la malattia legittimano il licenziamento

La Corte di Cassazione con la sentenza 13 gennaio 2015, n. 334  – oltre a tornare ad affrontare il tema, ormai pacifico, della riqualificabilità da parte del giudice del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo – si spinge ad avallare quanto affermato dalla Corte d’Appello di Milano, in merito alla gravità della condotta di un lavoratore che, oltre ad essersi sottratto a reperibilità durante i periodi di malattia, durante gli stessi aveva utilizzato, unitamente al proprio coniuge, l’auto concessa ad uso promiscuo per lunghe percorrenze.

In primo grado, il giudice aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione. La Corte d’Appello aveva invece rilevato che la sottrazione all’obbligo di reperibilità e lo smisurato utilizzo, sia pure da parte del coniuge, dell’auto concessa ad uso promiscuo durante i periodi di assenza per malattia fossero riconducibili alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo soggettivo in cui era convertibile la giusta causa di licenziamento. Avverso la pronuncia della Corte di Appello il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione, che veniva rigettato.

Motivazioni della sentenza
Il ricorrente, nel censurare la decisione di secondo grado ha eccepito l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su circostanze incerte oltre che mai contestate dal datore di lavoro e la violazione e falsa applicazione della legge 300/70, articoli 7 e 5, legge 604/66, articolo 5, articolo 2697 del codice civile e articolo 32 del Ccnl Trasporti Merci e Logistica, per individuazione del giustificato motivo soggettivo in un fatto non oggetto di contestazione disciplinare, con inidoneo rilievo della assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in difetto di richieste di visite di controllo da parte datoriale e conseguente inconsistenza del motivo di licenziamento.

Entrambe le censure del ricorrente, esaminate congiuntamente dalla Suprema corte, sono state dichiarate infondate. In proposito, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale, con argomentazione giuridicamente corretta, aveva individuato le ragioni disciplinari nell’impossibilità del datore di effettuare i dovuti controlli durante le fasce di reperibilità e nell’utilizzo improprio dell’auto concessa in benefit, ancorché affidata al coniuge.

Relativamente alla sottrazione del lavoratore a reperibilità – incontestata e documentata – la Cassazione ha evidenziato che, pur non essendo stata ritualmente accertata ai sensi dell’art. 5, L. 300/1970, è stata apprezzata sotto il profilo del notevole inadempimento agli obblighi di buona fede e diligenza ex artt. 2104 e 2110 cod. civ., sussistenti anche in riferimento al periodo di assenza del lavoratore per malattia in cui il rapporto di lavoro deve ritenersi vigente, sebbene sospeso.

Tuttavia, assolutamente di rilievo nella pronuncia della Corte di cassazione è il fatto di riconoscere al giudice la possibilità di sindacare l’entità dell’utilizzo privato che un lavoratore possa fare dell’auto concessagli un uso promiscuo dal datore di lavoro. In particolare, la Cassazione, seppur non arrivando a sancirlo esplicitamente, sembrerebbe individuare un limite di ragionevolezza all’uso privato dell’auto aziendale, affermando che gli oltre 4000 km percorsi, anche dal coniuge, durante prolungati periodi di assenza per malattia evidenziano un uso esclusivo per ragioni non di ufficio né in alcun modo giustificabili a fronte dell’obbligo del lavoratore di non allontanarsi dalla propria abitazione. Per le predette ragioni, “il comportamento accertato è stato (…) correttamente ritenuto come integrante, anziché giusta causa, giustificato motivo soggettivo di licenziamento”.

Fonte:

Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore
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