Il problema dei licenziamenti «Qui si fanno due pesi e due misure» (Quotidiano Nazionale, 6 luglio 2016)

06 Lug 2016

Le «tutele crescenti» del nuovo contratto si applicano alle assunzioni avvenute dopo il 7 marzo del 2015. Per gli altri vale ancora l’articolo 18, un sistema duale con molti paradossi.

Un sistema dei licenziamenti duale, in cui il legislatore usa due pesi e due misure, a seconda delle categorie dei lavoratori. E lo scenario che, secondo Vittorio De Luca, avvocato dello studio De Luca & Partners, si è creato nel mercato del lavoro italiano dopo l’approvazione del Jobs Act, la riforma del welfare del governo Renzi. Come sa bene chi ne ha seguito le cronache, il Jobs Act ha rottamato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Dall’anno scorso, l’obbligo di reintegrare il lavoratore esiste soltanto in casi limitati, per esempio quando il dipendente viene mandato a casa dall’azienda per motivi discriminatori (per esempio per pregiudizirazziali).

Nella maggior parte dei casi (per esempio quando il lavoratore è mandato via per motivi disciplinari), l’obbligo di reintegro non esiste più: il lavoratore ha diritto soltanto a un indennizzo in denaro, proporzionale agli anni di carriera, anche se il licenziamento viene dichiarato illegittimo. E nato così un nuovo contratto di lavoro, definito «a tutele crescenti» perché prevede una protezione contro i licenziamenti che si rafforza nel tempo.  Questo nuovo contratto, però, si applica soltanto alle assunzioni avvenute dopo il 7 marzo 2015. Per i dipendenti che lavoravano già antecedentemente a questa data, valgono ancora le regole del vecchio articolo 18, in vigore prima dell’approvazione del Jobs Act.

Ed è proprio per questa ragione che, secondo De Luca, con l’ultima riforma del lavoro si è creato un sistema duale. «Si ha la paradossale conseguenza», dice l’avvocato, «che due dipendenti di una stessa azienda, licenziati per il medesimo motivo e nello stesso momento, possono avere diritto a una tutela radicalmente diversa, in ragione della data della loro assunzione».
In presenza di un licenziamento ingiusto, insomma, chi era nell’organico da prima dell’arrivo del Jobs Act ha diritto a essere reintegrato al proprio posto, a differenza di un collega che è stato assunto dopo il 7 marzo 2015. Questo limite della riforma è emerso anche in una indagine condotta da De Luca & Partners, su un campione di oltre 200 aziende. Le imprese intervistate, benché abbiano espresso una valutazione positiva sul Jobs Act, hanno rilevato che l’ostacolo maggiore alle assunzioni in Italia è ancora rappresentato dal costo del lavoro troppo elevato.

PUNTI DEBOLI IN SINTESI:

1. Applicare l’articolo 39

Per Aldo Bottini il Jobs Act non basta, ma serve dare finalmente applicazione all’art. 39 della Costituzione sulle relazioni sindacali.

2. La retrocessione a ruoli inferiori 

Stefano Trifirò punta il ditocontro il demansionamento che porta auna perdita di chance per il dipendente `degradato’ a ruoli inferiori

3. Un doppio trattamento

Vittorio De Luca critica il sistema del licenziamento che dopo il Jobs Ad è diventato duale e crea spiacevoli difformità

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