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Lavoro: contratto a termine, la mappa delle deroghe

Categorie: DLP Insights, Normativa

09 Mag 2009

Dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 247/07, che ha recepito il protocollo sul Welfare, e del D.L. n. 112/08, un terzo dei contratti collettivi di lavoro rinnovati da giugno 2008 si è impegnato per definire le regole dei nuovi contratti a termine. Per molti di essi è stata rinnovata solo la parte economica e per molti è stata quantificata la durata della nuova assunzione a termine, una volta che tra l’azienda e il dipendente sia già maturato, tra proroghe e rinnovi, un rapporto di lavoro di 36 mesi. In questi casi, è infatti consentita la stipula di un nuovo contratto di lavoro, per una sola volta, a condizione che la nuova deroga venga firmata presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Tali organizzazioni sindacali stabiliscono la durata del nuovo contratto che può variare in media dagli 8 ai 12 mesi. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13/2008, ha spiegato che al tetto si può applicare la c.d. norma “cuscinetto”, in base alla quale il contratto si può protrarre per altri 20 giorni con il riconoscimento delle compensazioni economiche. Poi, con la successiva nota protocollo n. 6689/09, lo stesso Ministero ha escluso la maxisanzione per lavoro nero quando il contratto si protrae, nei fatti, oltre i 20 giorni dal termine scritto.

La legge stabilisce, inoltre, un diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato per il lavoratore che, dopo aver svolto uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa superiore a sei mesi. Il diritto di precedenza può essere esercitato se lo stesso lavoratore manifesta in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e lo stesso si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

(Rassegna Stampa del 9, 10 ed 11 maggio 2009 – Il Sole 24 Ore)

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