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Somministrazione: la mancanza di impugnazione tempestiva vale quale tacito consenso alla cessazione del rapporto

27 Gen 2012
Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 gennaio 2012, ha statuito che il comportamento del lavoratore somministrato che non impugni tempestivamente il contratto e che accetti nuovi contratti di lavoro vale quale tacito consenso alla cessazione del precedente rapporto in somministrazione. La risoluzione consensuale tacita del rapporto, secondo il giudice, discende da due circostanze: il dipendente ha atteso troppo tempo dalla scadenza dell’ultimo contratto di somministrazione prima di offrire la sua prestazione lavorativa; inoltre, alla data di impugnazione aveva già stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altra società. Con tale comportamento si è posto in una posizione di incompatibilità permanente con la volontà, manifestata solo successivamente, di voler proseguire nel rapporto con la società utilizzatrice.

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