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PREAVVISO, LE PARTI LIBERE NEL FISSARE LA DURATA (IL SOLE 24 ORE, 21 MARZO 2015, PAG. 16)

21 Mar 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4991/2015, riconosce all’autonomia delle parti la possibilità di regolare la durata del preavviso, in ogni settore merceologico, mettendo così un punto fermo alle dispute aperte dai giudici del merito. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte concerne un ex dipendente di un istituto di credito che ha chiesto la riforma della sentenza d’appello che aveva ritenuto valido l’accordo individuale con cui il dipendente si era impegnato a rispettare, in caso di dimissioni, un termine di preavviso di 18 mesi, anziché di un mese previsto dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione, rigettate le domande del lavoratore, ha affermato il principio per cui la parti possono disciplinare, con accordo individuale, la durata del preavviso, anche a prescindere dalle previsioni del contratto collettivo. Come rileva la sentenza, infatti, è sbagliato affermare che il patto di prolungamento del preavviso sia nullo per violazione della norma inderogabile posta dall’articolo 2118 cod. civ. che, al contrario, si limita a riconoscere nel preavviso una condizione di liceità del recesso.

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