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Corte di Cassazione: datore di lavoro responsabile dei rischi, anche eventuali

29 Apr 2016

La Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 12683 del 29 marzo 2016, ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile degli infortuni dovuti ad imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso della assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo. Nel caso di specie un operaio cadeva rovinosamente a terra da una scala sdrucciolevole poggiata alla parete, che egli stava utilizzando per lavorare ad una altezza superiore ai 2 metri dal pavimento. Ed il datore di lavoro, benché l’operaio avesse di sua iniziativa usato la scala, veniva considerato penalmente responsabile dell’infortunio occorso allo stesso poiché lo aveva comunque adibito a lavorare a tale altezza in “assenza di una postazione sufficiente e di idonee protezioni da caduta”. In definitiva, il datore di lavoro, nell’osservanza delle norme antinfortunistiche, deve tener conto e, quindi evitare, anche i rischi eventuali, che possano accadere sul posto di lavoro, essendo garante dell’incolumità fisica del propria forza lavoro.

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